Cassazione Penale, Ordinanza n. 01634/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza con un unico motivo, deducendo l'illegittimità delle limitazioni alla ricezione di libri, riviste e giornali previste nel regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. In sostanza contestava che la disciplina amministrativa richiamata dal provvedimento comprimerebbe in modo eccessivo e ingiustificato i diritti di informazione e di studio, impedendo la libera ricezione del materiale informativo e culturale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché contrario alla giurisprudenza consolidata di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui, nel regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittima la Circolare DAP 2 ottobre 2017 nella parte in cui limita la ricezione di libri, riviste e giornali alle sole testate indicate nella tabella 72 allegata e acquistabili tramite l'impresa di mantenimento, poiché tale disciplina non comporta una compressione eccessiva o ingiustificata dei diritti di informazione e studio, ma evita un esercizio elusivo delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza pubblica. Per effetto di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
regime detentivo differenziato
il regime speciale consente limitazioni alla ricezione di stampa e materiale informativo, purché funzionali alla sicurezza pubblica e non irragionevolmente compressive dei diritti del detenuto.
Circolare DAP 2 ottobre 2017
limita la ricezione di libri, riviste e giornali alle sole testate di cui alla tabella 72
la limitazione regolamentare è ritenuta legittima perché impedisce modalità elusive delle prescrizioni del 41-bis e non sacrifica in modo eccessivo i diritti di informazione e studio.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. sono legittime le prescrizioni amministrative che limitano l'accesso a libri, riviste e giornali, quando tali limitazioni siano finalizzate a prevenire forme elusive delle cautele di sicurezza.
- La compressione dei diritti di informazione e di studio del detenuto è compatibile con il 41-bis se resta proporzionata e non si traduce in una restrizione eccessiva o ingiustificata.
- Il ricorso per cassazione che si ponga in contrasto con un orientamento consolidato della Corte può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01542/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01545/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01547/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01548/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01549/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01550/2025 del 14/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →