Cassazione Civile, Ordinanza n. 32514/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 per crediti vantati da una società pubblica collegata allo sviluppo d'impresa. La destinataria dell'ingiunzione proponeva opposizione sostenendo, in sostanza, di non avere ricevuto una preventiva comunicazione di risoluzione del finanziamento, risoluzione che costituiva il presupposto della pretesa azionata, e deducendo anche che il trasferimento della propria residenza era stato previamente comunicato. Il Tribunale rigettava l'opposizione. La Corte d'appello dichiarava l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo che si trattasse di opposizione all'esecuzione e che, per tale ragione, non operasse la sospensione feriale dei termini. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la parte soccombente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del r.d. n. 639 del 1910, sostenendo che l'opposizione dovesse essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito, anche perché l'atto opposto avrebbe perduto la valenza di precetto e titolo esecutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era tardivo. Ha applicato il principio dell'apparenza, secondo cui ai fini dell'impugnazione e dei relativi termini rileva la qualificazione della domanda operata dal giudice della decisione impugnata, anche se tale qualificazione è contestata. Poiché la sentenza d'appello era stata pubblicata il 4 luglio 2019 e non risultava notificata, mentre il ricorso era stato notificato il 27 gennaio 2020, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
r.d. n. 639 del 1910, artt. 2 e 3
Le norme erano invocate dalla ricorrente per sostenere che l'opposizione all'ingiunzione dovesse essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito; la Corte non accoglie tale impostazione perché decide sul diverso profilo della tardività dell'impugnazione in base alla qualificazione data dal giudice di merito.
Richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del termine per impugnare, opera il principio dell'apparenza: rileva la qualificazione della domanda o dell'azione data dal giudice della sentenza impugnata, anche quando la parte sostenga che tale qualificazione sia errata.
- La contestazione della qualificazione giuridica operata dal giudice a quo non impedisce che, ai soli fini processuali, si applichi il regime impugnatorio corrispondente alla qualificazione stessa.
- Quando la sentenza impugnata non sia notificata, il termine lungo per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile per tardività.
- In caso di inammissibilità del ricorso può essere dato atto, ove dovuto, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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