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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19562/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con quattro motivi principali: 1) censura sulla qualificazione della ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p. comma 1 e non comma 2, argomentando che il bene (motoslitta) era di scarso valore e l'indicazione di vendita a 1.500 euro non rispecchiava il valore effettivo; 2) mancata prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita del bene); 3) motivazione generica circa il diniego delle attenuanti generiche e mancata considerazione del risarcimento del danno; 4) mancata applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) dopo che la Corte d'appello ha rideterminato la pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo l'ultimo motivo (mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, rettificandola ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p. applicando la riduzione prevista per il rito abbreviato: pena rideterminata in 1 anno e 4 mesi di reclusione e 344 euro di multa. Ha invece rigettato gli altri motivi ritenendoli infondati: il secondo è stato escluso per essere una rilettura di merito non consentita in sede di legittimità; il primo e il terzo sono stati considerati valutazioni congrue del giudice di merito (valore del bene e valutazione dei precedenti/risarcimento).

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte territoriale ha qualificato il fatto ai sensi del comma 1 (ricettazione semplice) escludendo l'attenuante speciale di cui al comma 2; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della Corte sull'esistenza di un bene ancora utile e posto in vendita.

  • art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come vizio di motivazione; la Corte di Cassazione ha valutato i motivi ex art. 606 e li ha ritenuti infondati eccetto quello relativo alla mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata nel motivo relativo alle attenuanti generiche; la Corte di merito ha valorizzato i precedenti dell'imputato e ha escluso rilievo al risarcimento, essendo stato effettuato dopo la consumazione del reato.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti del rito abbreviato (riduzione della pena). La Corte d'appello, pur riformando la pena, non ha applicato la riduzione di un terzo; la Cassazione ha corretto tale omissione ordinando la rettifica della pena.

  • art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha operato la rettifica diretta della sentenza impugnata limitatamente alla pena, senza rinvio, utilizzando il potere previsto da questa norma per adeguare la statuizione alla legge.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione degli elementi di fatto: le critiche che si limitano a proporre una diversa valutazione probatoria o una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • La qualificazione giuridica del fatto (es. applicazione del comma 1 o del comma 2 dell'art. 648 c.p.) deve essere motivata sui fatti accertati; contestare il valore attribuito a un bene richiede elementi probatori specifici e non può basarsi su argomentazioni puramente alternative.
  • Il risarcimento del danno effettuato dopo la consumazione del reato non è automaticamente idoneo a giustificare le attenuanti generiche: conta la tempestività e la rilevanza temporale rispetto al fatto.
  • Quando il giudice di merito ridetermina la pena dopo un giudizio abbreviato deve comunque applicare la riduzione prevista dal rito (art. 442 c.p.p.); la mancata applicazione è vizio rettificabile dalla Cassazione con annullamento limitato alla pena e rettifica ai sensi dell'art. 619 co. 2 c.p.p.
  • Le censure sulla insufficiente motivazione devono essere specifiche: la mera asserzione di motivazione generica o lacunosa senza indicare quali passaggi siano omessi o contraddittori difficilmente ottiene accoglimento.

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