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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24393/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I proprietari di un immobile convenivano in giudizio la società costruttrice-venditrice lamentando infiltrazioni d'acqua nel piano interrato. In un previo accertamento tecnico preventivo il consulente aveva ravvisato un concorso di cause, attribuendo le infiltrazioni soprattutto a risalita per capillarità favorita dall'assenza di vespaio forato e di drenaggio laterale. Gli attori chiedevano l'accertamento dei gravi difetti ex art. 1669 c.c. e il risarcimento dei danni. La società convenuta sosteneva invece di avere costruito a regola d'arte e imputava le infiltrazioni al mutamento abusivo di destinazione del locale interrato, da garage a tavernetta residenziale, eccependo anche la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. Il tribunale accoglieva in parte la domanda, ravvisando i gravi difetti e un concorso di colpa degli attori nella misura del 15%. In appello la società otteneva la riforma della decisione: la corte territoriale riteneva sì corretta la qualificazione dei vizi come gravi difetti ex art. 1669 c.c., ma affermava che gli attori non avessero provato il nesso eziologico tra omissioni costruttive e danno, applicando un'impostazione probatoria ritenuta dai ricorrenti impropria. Con il ricorso per cassazione i proprietari deducevano: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché l'appello non avrebbe censurato l'omesso assolvimento dell'onere della prova, ma solo la diversa causa delle infiltrazioni; 2) violazione dell'art. 1669 c.c., poiché la corte d'appello avrebbe erroneamente applicato principi propri della responsabilità medica, mentre nella responsabilità da gravi difetti opera una presunzione di responsabilità del costruttore; 3) violazione degli artt. 1226, 1227 e 2055 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte negato il ricorso al criterio equitativo nel riparto delle responsabilità; 4) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il giudice d'appello inciso sulla quantificazione dei danni e sul riparto del concorso di cause oltre i limiti delle censure mosse. La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, rilevando che la corte d'appello, pur avendo riconosciuto la sussistenza di gravi difetti ex art. 1669 c.c., aveva poi erroneamente preteso dagli attori la prova del nesso causale in termini coerenti con la responsabilità medica, invece di applicare la presunzione semplice di responsabilità del costruttore, superabile solo con la specifica dimostrazione di fatti positivi, precisi e concordanti escludenti la sua responsabilità. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla corte d'appello di Napoli, che dovrà decidere attenendosi al principio di diritto indicato; i motivi terzo e quarto sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice d'appello aveva applicato un criterio probatorio non coerente con il regime dell'art. 1669 c.c., richiedendo agli attori la prova del nesso eziologico come in materia di responsabilità sanitaria, invece di considerare la presunzione di responsabilità del costruttore per i gravi difetti dell'opera. La Corte ha richiamato il principio secondo cui tale presunzione può essere vinta solo con la dimostrazione specifica, da parte del costruttore, di fatti positivi, precisi e concordanti idonei a escludere la propria responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    Per i gravi difetti dell'opera la responsabilità del costruttore è presunta; la prova liberatoria richiede la specifica dimostrazione dell'assenza di responsabilità mediante fatti positivi, precisi e concordanti, non la sola deduzione della diligenza impiegata nell'esecuzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può decidere su questioni non devolute dalle parti; una pronuncia che introduca un tema non compreso nei motivi di gravame viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state formulate denunciando violazione di legge e vizi processuali, in particolare ultrapetizione e erronea applicazione del regime di responsabilità ex art. 1669 c.c.

  • art. 1226 c.c.

    Il ricorso richiamava il criterio equitativo per il riparto o la quantificazione del concorso di responsabilità, ma tale profilo è stato ritenuto assorbito.

  • art. 1227 c.c.

    La censura evocava il concorso del fatto colposo del creditore/danneggiato nella causazione del danno; il tema è rimasto assorbito dall'accoglimento dei primi motivi.

  • art. 2055 c.c.

    La corte d'appello aveva fatto riferimento, in via residuale, alla presunzione di pari concorso di colpa; il relativo profilo non è stato deciso nel merito perché assorbito.

Massime di principio

  • In tema di gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., la responsabilità del costruttore è assistita da una presunzione semplice, che non richiede al danneggiato la prova in stile causale proprio di altre discipline speciali; incombe invece sul costruttore l'onere di fornire una prova liberatoria specifica, fondata su fatti positivi, precisi e concordanti.
  • Il giudice di merito che, pur qualificando correttamente i difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c., pretenda dal danneggiato la prova del nesso eziologico come se si trattasse di responsabilità sanitaria, viola il regime probatorio proprio della fattispecie e incorre in errore di diritto.
  • Quando la decisione di merito è fondata su un erroneo criterio di imputazione della responsabilità, restano assorbite le ulteriori censure che investono profili della motivazione o della quantificazione del danno non decisivi rispetto alla ratio della sentenza cassata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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