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Sentenza

Sentenza n. 2280/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n° 15928/22, notificato all'odierno ricorrente il 15.12.2022, a firma del P.O. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la riattivazione dei provvedimenti repressivi (art.7 – L.n.47 del 28.02.85, recepita con modifiche dalla L.R. n°37 del 10.08.85 – artt.1 e segg.), ditta -OMISSIS- (Prat. ill. 50/06).

Giustizia amministrativa202300342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione e di riattivazione dei conseguenti provvedimenti repressivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui, dopo la sentenza di primo grado che aveva respinto l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione e nelle more dell'appello, era stata accertata l'inottemperanza all'ordine demolitorio e comunicata la riattivazione del procedimento sanzionatorio. Con il primo motivo ha dedotto contraddittorietà, carenza di motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il precedente comportamento del Comune, che aveva atteso la definizione del giudizio di primo grado, avesse determinato un intrinseco annullamento dell'ordinanza di demolizione e che non fosse possibile procedere durante la pendenza dell'appello. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei principi del giusto procedimento, lamentando che l'amministrazione avesse concluso nel 2022 un procedimento iniziato con la domanda di sanatoria del 1986, dopo oltre trentasei anni.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità del ricorso per carenza di autonoma lesività dell'atto impugnato. Il provvedimento si limitava infatti a dare atto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e a riservare l'adozione degli ulteriori provvedimenti sanzionatori, senza disporre l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale né individuare l'area di sedime e quella ulteriore necessaria ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001. L'accertamento dell'inottemperanza ha natura dichiarativa ed endoprocedimentale e, di regola, non è autonomamente impugnabile; gli atti di accertamento e di acquisizione sono consequenziali all'ordine di demolizione e possono essere contestati soltanto per vizi propri, oltre che, secondo il caso, unitamente all'ordine stesso. Il ricorso è stato comunque esaminato nel merito e ritenuto infondato. Il primo motivo è stato respinto perché la pendenza del giudizio non sospende automaticamente gli effetti dell'atto amministrativo e, ai sensi dell'art. 33, comma 2, c.p.a., le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive anche se appellate, salvo sospensione cautelare. Non risultava adottata alcuna misura cautelare sospensiva né dell'ordinanza di demolizione né della sentenza che ne aveva riconosciuto la legittimità. L'attesa dell'esito del primo grado non aveva quindi annullato né fatto venir meno gli effetti dell'ordinanza, e il Comune poteva riavviare il procedimento dopo la definizione del primo grado, anche durante l'appello. Il secondo motivo è stato respinto perché i provvedimenti repressivi edilizi sono atti tipizzati, vincolati e doverosi, fondati sull'accertamento tecnico dell'abuso, senza necessità di una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico, di una comparazione con gli interessi privati o di una motivazione rafforzata sull'attualità dell'interesse alla demolizione. Il decorso del tempo e l'inerzia amministrativa non legittimano l'abuso né fanno sorgere un affidamento tutelabile alla sua conservazione; la natura vincolata dell'atto esclude inoltre la necessità di un nuovo apporto partecipativo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L'atto impugnato non conteneva l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale né l'individuazione dell'area di sedime e dell'area ulteriore necessaria per opere analoghe; tale omissione confermava la natura meramente dichiarativa ed endoprocedimentale dell'accertamento di inottemperanza.

  • art. 33, comma 2, c.p.a.

    Le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive anche se appellate, salvo che ne siano stati sospesi cautelarmente gli effetti; la sola pendenza dell'appello non impedisce all'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e agli atti amministrativi presupposti.

  • art. 7 l. 47/1985

    La disposizione è richiamata quale base del procedimento repressivo edilizio e dell'ordine di demolizione cui il ricorrente non aveva ottemperato.

  • artt. 1 e seguenti l.r. Sicilia n. 37/1985

    La normativa regionale è richiamata quale disciplina applicabile ai provvedimenti repressivi edilizi oggetto di riattivazione.

Massime di principio

  • L'accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, quando si limiti a dichiarare l'inadempimento e a preannunciare i successivi provvedimenti sanzionatori senza disporre l'acquisizione gratuita o individuare le aree previste dalla legge, ha natura dichiarativa ed endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile per carenza di immediata lesività.
  • L'accertamento dell'inottemperanza e il successivo provvedimento di acquisizione gratuita sono atti consequenziali all'ordine di demolizione: in presenza di una tempestiva impugnazione dell'ordine, possono essere contestati esclusivamente per vizi propri; in mancanza di impugnazione dell'ordine, non sono autonomamente utilizzabili per rimetterne in discussione la legittimità.
  • La pendenza di un giudizio amministrativo non sospende automaticamente gli effetti dell'atto impugnato. In assenza di una misura cautelare sospensiva, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva anche se appellata e l'amministrazione può dare corso agli adempimenti consequenziali.
  • I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono atti vincolati e doverosi, fondati sull'accertamento tecnico dell'abuso; non richiedono una specifica valutazione dell'interesse pubblico attuale, una comparazione con gli interessi privati o una motivazione rafforzata sull'attualità della demolizione.
  • Il mero decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione non legittimano la permanenza di un'opera abusiva e non fanno sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione illecita; per la natura vincolata della repressione edilizia non è necessario un rinnovato avvio partecipativo del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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