Cassazione Penale, Ordinanza n. 01393/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 19 marzo 2024. Dal testo emerge che i motivi articolati riguardavano: il giudizio di responsabilità, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso è generico, in parte meramente fattuale e sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti ritenuti corretti.
Norme richiamate
La dedotta mancata applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta già esaminata e correttamente disattesa dalla Corte territoriale; in cassazione la censura è stata considerata generica e non autosufficiente rispetto alla motivazione d'appello.
La doglianza sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta riproduttiva di questioni già decise in appello e quindi inammissibile in sede di legittimità.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non va applicata solo quando il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale evenienza è stata esclusa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare doglianze generiche o a riproporre questioni di merito già specificamente esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- Le censure relative alla responsabilità, alla particolare tenuità del fatto e al trattamento sanzionatorio devono indicare specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata; in difetto, la Corte di cassazione le qualifica come mere ripetizioni di difese già svolte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e il diniego delle attenuanti generiche o speciali sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica, non quando la censura si risolva in una diversa lettura del fatto.
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