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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06589/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per furto aggravato in concorso. I motivi erano sei: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., con deduzione di una ricostruzione alternativa dei fatti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo che il fatto fosse di particolare tenuità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p., ritenuta non adeguatamente scrutinata; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; 5) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; 6) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per il mancato applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p. La vicenda concreta riguarda una sottrazione di merce da un magazzino, realizzata mediante forzatura di una porta metallica divelta, con contestazione del furto in concorso e dell'aggravante della violenza sulle cose.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo risolto in una richiesta di rivalutazione del merito e comunque non idoneo a denunciare un vero travisamento della prova; il secondo motivo generico e non confrontato con la ratio della sentenza impugnata, che aveva negato l'art. 131-bis c.p. per l'abitualità del fatto; il terzo motivo inedito e comunque infondato, perché l'aggravante della violenza sulle cose ricorre anche quando l'energia fisica sia esercitata sul mezzo di protezione del bene e nel caso concreto vi era stata forzatura e divellimento di una porta metallica; il quarto motivo inedito, perché il bilanciamento delle circostanze non era stato specificamente devoluto in appello; il quinto motivo infondato, essendo congrua la valutazione della non tenue consistenza della merce sottratta e del danno arrecato alla porta del magazzino; il sesto motivo generico, non avendo prospettato i presupposti per la pena sostitutiva. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624 e 625, n. 2, c.p.

    richiamati come base della condanna confermata per furto aggravato in concorso, con aggravante della violenza sulle cose.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    invocato dal ricorrente per ottenere il proscioglimento, ma il motivo è stato ritenuto una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte ribadisce che la causa di non punibilità è esclusa quando il comportamento è abituale; l'abitualità ricorre quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello oggetto del procedimento.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    l'aggravante della violenza sulle cose è configurabile anche se la forza è diretta contro lo strumento di protezione della res, purché vi sia un'effettiva conseguenza sul bene o sul dispositivo protettivo.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    l'attenuante è stata negata in ragione del valore non tenue della merce sottratta e del danno cagionato alla porta del magazzino.

  • art. 20-bis c.p.

    la richiesta di pena sostitutiva è stata reputata generica perché non supportata dall'indicazione dei presupposti applicativi.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    norma invocata per censurare la mancata applicazione della pena sostitutiva.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    richiamato per affermare che non possono essere dedotte in cassazione questioni non specificamente devolute al giudice di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera ricostruzione alternativa dei fatti quando la censura, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a rivalutare il compendio probatorio.
  • La deduzione del travisamento della prova deve essere specifica e non può risolversi nel richiamo frammentario di singoli elementi di prova; in difetto, il motivo è inammissibile o comunque non scrutinabile come vizio di legittimità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa dal carattere abituale della condotta; ai fini dell'abitualità è sufficiente che l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre quello oggetto del giudizio.
  • Le questioni non devolute con la dovuta specificità al giudice di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di deduzione precedente.
  • Nel furto, l'aggravante della violenza sulle cose sussiste anche quando la forza sia esercitata sul mezzo di protezione del bene sottratto, purché l'azione produca un'effettiva alterazione o danneggiamento di tale mezzo.
  • Le attenuanti generiche e quelle speciali devono essere sorrette da deduzioni concrete; la loro mancata concessione è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, illogica o non conforme ai parametri di legge.
  • La richiesta di pena sostitutiva non può essere formulata in modo meramente assertivo, ma richiede l'allegazione dei relativi presupposti applicativi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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