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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45959/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per il reato di estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso e dall'aggravante agevolativa, sostenendo di essere un amico/mediatore non partecipe dell'estorsione. Denuncia travisamento delle intercettazioni (in particolare conversazione del 22/09/2018), assenza di coartazione, assenza di danno o profitto, e contesta il riconoscimento delle aggravanti ricollegandolo al mancato coinvolgimento di taluni esponenti del clan; inoltre contesta la sussistenza delle esigenze cautelari rilevando il tempo trascorso tra i fatti e l'adozione della misura.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità, richiamando il limite della Corte a sindacare il merito probatorio salvo il travisamento denunciato con specifiche allegazioni. Ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui il Ventrice aveva agito come intermediario partecipe in favore del clan La Rosa; ha inoltre ritenuto correttamente applicata l'aggravante del metodo mafioso e l'aggravante agevolativa, precisando che il metodo mafioso si valuta sulla base della natura intimidatoria dell'azione e non richiede l'accertamento dell'appartenenza dell'agente all'associazione. Quanto alle esigenze cautelari, il Collegio ha ritenuto legittima l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non superata da elementi contrari; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'uso delle intercettazioni; la Corte ricorda che le intercettazioni possono essere sindacate in Cassazione solo nel caso di travisamento e con specifiche allegazioni

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli elementi indiziari di tale reato e la Cassazione ha escluso la possibilità di riesaminare il merito probatorio salvo travisamento

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    L'aggravante del ricorso al metodo mafioso è stata interpretata come caratteristica dell'azione illecita: è sufficiente che la condotta si riferisca, anche implicitamente, al potere intimidatorio di un gruppo organizzato, senza necessità di provare l'appartenenza dell'autore all'associazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione sulla attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale non manifestamente illogica

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Ricondotta la disciplina della doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della massima misura per i reati aggravati dal metodo mafioso; la Cassazione conferma che tale presunzione può essere superata solo con prova della rescissione dei legami con l'organizzazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per la parte che propone il ricorso rigettato; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rivalutare il merito probatorio: la critica alle prove è ammessa solo se si dimostra un travisamento concreto e decisivo delle stesse con allegazioni puntuali
  • Le intercettazioni possono essere contestate in sede di legittimità soltanto nei limiti del travisamento indicato specificamente dal ricorrente
  • L'aggravante del metodo mafioso riguarda la natura intimidatoria dell'azione e può essere riconosciuta anche in assenza di prova dell'appartenenza dell'agente a una organizzazione mafiosa o dell'investigazione penale sull'associato invocato
  • Per superare la presunzione di necessità della custodia cautelare prevista per i reati aggravati ex art. 275, comma 3, è richiesta prova concreta e convincente della rottura dei legami con l'organizzazione; il semplice decorso del tempo non è sufficiente
  • In casi analoghi la difesa deve produrre elementi concreti (documenti, dichiarazioni, prove che attestino l'assenza di coartazione o la rescissione dei rapporti con l'organizzazione) e, in caso di contestazione di intercettazioni, indicare esattamente in cosa consista il presunto travisamento

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