Cassazione Penale, Sentenza n. 24143/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Scalise ha impugnato l'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990, capo A) e per due reati-fine (capi C10 e C28). Il ricorso articolava tre censure: 1) incompetenza territoriale (sosteneva che l'autorità competente sarebbe Catanzaro e non Reggio Calabria, perché il gruppo avrebbe operato prevalentemente ad Amantea); 2) insufficienza o apparente motivazione e travisamento della prova in relazione alla gravità indiziaria, in particolare circa l'individuazione di Scalise come utilizzatore dell'utenza telefonica e la corrispondenza dei frame/video e delle date; 3) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sulla attualità delle esigenze alla luce del cosiddetto "tempo silente" e sulla rilevanza di elementi quali un viaggio all'estero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo infondato (in alcuni passaggi lo ha anche ritenuto inammissibile nelle censure che in realtà cercavano una diversa valutazione dei fatti). La Corte ha confermato che: a) la competenza territoriale di Reggio Calabria era correttamente determinata con riferimento al luogo (Rosarno) in cui si era manifestata e organizzata la struttura operativa e alla centralità del sodalizio ivi radicato; b) l'ordinanza del riesame, letta con l'ordinanza genetica, ha motivato adeguatamente la gravità indiziaria sulla base di intercettazioni, servizi di osservazione, videoriprese e riscontri (banche dati SDI, sequenze video della stazione di servizio, corrispondenze temporali e note investigative), nonché della connessione con preesistenti operazioni investigative ("Gerry", "Crypto"); c) l'identificazione di Scalise come utilizzatore dell'utenza e come stretto collaboratore di Suriano è sostenuta da riscontri convergenti e logici; d) le esigenze cautelari sono state adeguatamente argomentate anche alla luce del contesto organizzato e del regime presuntivo previsto dall'art. 274 cod. proc. pen. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e la decisione è stata trasmessa ai sensi degli artt. processuali pertinenti; dalla decisione non è conseguita la rimessione in libertà.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma è stata applicata per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e come criterio per determinare la corrispondente competenza territoriale e la gravità dell'impianto indiziario.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Riferimento ai reati-fine contestati (capi C10 e C28) per i quali sono stati valutati i gravi indizi.
Codice di procedura penale, art. 8
Usato come criterio principale per la determinazione della competenza territoriale in relazione al luogo in cui ebbe inizio la condotta di collaborazione e la sede dell'ideazione/programmazione del reato associativo.
Codice di procedura penale, art. 9
Invocato in via suppletiva per fissare la competenza territoriale nel luogo in cui l'associazione si è manifestata operativamente (Rosarno).
Codice di procedura penale, art. 12, lett. c
art. 12, lett. c cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che la connessione teleologica può spostare la competenza territoriale anche senza identità degli autori tra reato-fine e reato-mezzo, purché risulti la finalizzazione degli atti.
Codice di procedura penale, art. 273
Riferimento ai gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che la loro insussistenza è sindacabile in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
Codice di procedura penale, art. 274
Norma sulle esigenze cautelari: la Corte ha confermato la corretta applicazione, anche del regime presuntivo di cui al comma 3, per giustificare la custodia in carcere.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di motivazione richiesti nella esposizione dei motivi di impugnazione e alla sintesi imposta in ricorso per cassazione.
Codice di procedura penale, art. 546
Richiamato come modello strutturale della motivazione cui deve ispirarsi il giudice del riesame nell'ordinanza cautelare (adattato alla natura indiziaria del provvedimento).
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per disporre la trasmissione di copia della decisione, dato che non è stata disposta la rimessione in libertà.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione di provvedimenti cautelari è limitato: non si può rielaborare o riconsiderare i fatti o le valutazioni di merito se non quando vi sia omissione, violazione di legge o manifesta illogicità nella motivazione.
- La competenza territoriale per reati associativi si determina con riferimento al luogo in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione dell'associazione (sede operativa), non necessariamente al luogo di consumazione dei singoli reati-fine.
- Più riscontri convergenti (intercettazioni decriptate, servizi di osservazione, videoriprese, banche dati come SDI) possono costituire un quadro indiziario solido: la Corte accetta l'apprezzamento del giudice di merito quando la valutazione risulti logica e coerente.
- L'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato e la valutazione delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità.
- Il "tempo silente" non elimina automaticamente le esigenze cautelari: in un contesto di associazione strutturata e con presunzioni previste dalla legge, la custodia in carcere può rimanere adeguata se il giudice dimostra il pericolo concreto e la persistenza del rischio.
- L'ordinanza del riesame può integrare e completare la motivazione dell'ordinanza del GIP: i due provvedimenti sono complementari e la motivazione va letta in modo unitario.
- Le censure che si risolvono in una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice di merito sono, di regola, inammissibili in cassazione.
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