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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29053/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello alla pena di tre mesi di reclusione per il reato di maltrattamento di animali, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge per il mancato espletamento del suo esame; con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La Corte ha rilevato che il primo motivo riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica, e che la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame era legittima perché l'imputato non era comparso all'udienza senza allegare un legittimo impedimento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che esso mirasse a una rivalutazione del merito e delle prove, senza indicare specifici travisamenti, mentre la sentenza impugnata aveva spiegato in modo puntuale e congruo la sussistenza dell'elemento oggettivo, descrivendo plurime condotte di percosse al cane con calci, pugni e corpi contundenti, senza giustificazione o necessità, tali da integrare sevizie e sofferenze ingiustificate per l'animale.

Norme richiamate

  • art. 544-ter c.p.

    La fattispecie incriminatrice è stata ritenuta integrata da condotte di violenza fisica gratuite nei confronti dell'animale, idonee a provocare sofferenze e patimenti ingiustificati, qualificabili come sevizie.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, se il ricorso non contiene una specifica critica della motivazione impugnata.
  • La mancata comparizione dell'imputato all'udienza, in assenza di un allegato legittimo impedimento, legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione del suo esame.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una lettura alternativa delle prove, se non si indicano specifici travisamenti di emergenze processuali.
  • Nel reato di maltrattamento di animali, l'elemento oggettivo può essere integrato anche da violenze fisiche gratuite, ripetute e ingiustificate che cagionino sofferenze e patimenti all'animale, rientrando nel concetto di sevizie.

Come è indicizzato

RamiReati contro la PA

Testo integrale

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