Cassazione Penale, Sentenza n. 40120/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della responsabilità per i reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90, fatti commessi nel periodo 2019-2021). Il difensore deduce due motivi principali: I) richiesta di assoluzione rispetto a un capo per la sostanza trovata nel cruscotto dell'auto guidata da Belotti Nicola, sostenendo che il ricorrente era seduto sul sedile posteriore e pertanto non responsabile; II) censura della motivazione riguardo al periodo di commissione dell'attività di spaccio e della qualificazione giuridica delle condotte, rilevando che il ricorrente sarebbe giunto in Italia il 05/11/2020 e che la valutazione dell'appello sarebbe illogica e erronea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi dedotti attengano al merito e si limitino a proporre una diversa lettura delle risultanze processuali già valutate in modo logico ed esauriente dalla Corte d'appello. La Corte territoriale aveva rilevato, sulla base di un ampio compendio probatorio acquisito anche con il consenso della difesa (tra cui le sommarie informazioni testimoniali degli acquirenti), che il ricorrente, con Belotti e un altro soggetto, conduceva un'attività illecita e reiterata di spaccio (cocaina ed eroina) nel periodo indicato; le dichiarazioni degli acquirenti identificavano il ricorrente come fornitore sistematico, giustificando la sua responsabilità anche per l'episodio relativo alla sostanza rinvenuta nell'auto. La Corte ha altresì confermato la corretta esclusione dell'applicabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 alla luce della particolare offensività della condotta (reiterazione, capacità di approvvigionamento, organizzazione). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma che sanziona la illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la fattispecie per i fatti riconosciuti (detenzione e cessione di cocaina ed eroina) sulla base del complesso probatorio.
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità di questa fattispecie attenuata, ritenendo che sussistessero elementi di particolare offensività (reiterazione quasi quotidiana per circa quattro anni, ampia clientela fidelizzata, elevata capacità di approvvigionamento e organizzazione di mezzi e persone) che giustificano l'applicazione della parte comune dell'art. 73, comma 1.
Disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamata quale norma che disciplina le modalità e i limiti delle deduzioni in cassazione; il ricorso è stato valutato alla luce del divieto di rimessione al merito mediante motivi che in realtà contestano valutazioni probatorie.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata sul punto dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto presente responsabilità per l'inammissibilità e, quindi, ha applicato la sanzione pecuniaria per il ricorrente.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove già esaminate e logicamente motivate dal giudice di merito; il rimedio va usato per censure di diritto non per rinnovare il merito.
- La mera presenza dell'imputato su un veicolo non esclude che la responsabilità per stupefacenti rinvenuti nello stesso possa essere desunta da un più ampio compendio probatorio (es. dichiarazioni di acquirenti, modalità organizzative, ripetizione delle cessioni).
- Le sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) di acquirenti che identificano sistematicamente un soggetto come fornitore possono essere elemento decisivo per la ricostruzione di un'attività di spaccio protratta nel tempo.
- Per escludere l'applicazione della fattispecie attenuata (art. 73, comma 5) è necessario dimostrare l'assenza di elementi che attestino particolare offensività: reiterazione, ampia clientela, elevata capacità di approvvigionamento e organizzazione sono indizi contrari all'attenuazione.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa nella causa, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria; è quindi importante valutare la fondatezza giuridica delle censure prima di adire la Cassazione.
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