Cassazione Penale, Sentenza n. 26215/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che li aveva dichiarati responsabili di plurimi delitti (riqualificazioni in induzione indebita e tentata induzione indebita, revoche e riduzioni di confische, determinazione della pena e statuizioni civili). Le censure riguardavano, in particolare: 1) la mancata qualificazione come tentativo del delitto contestato al capo 1); 2) la mancata pronuncia di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) per il capo 4) alla luce di presunte incongruenze delle dichiarazioni dei privati; 3) presunte violazioni e vizi di motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego della sospensione condizionale; 4) difetto di motivazione sulle statuizioni civili. I difensori hanno chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi nei limiti indicati: ha qualificato il reato contestato al capo 1) come tentata induzione indebita (art. 56, 319‑quater c.p.) e ha annullato senza rinvio la sentenza sul predetto capo perché il reato è estinto per prescrizione al momento della pronuncia di appello. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha dichiarato definitivo l'accertamento di responsabilità di Diano e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la determinazione della pena sulle imputazioni residue. Inoltre i ricorrenti sono stati condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Asl Roma 1, liquidate in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La Corte interpreta che la figura dell'induzione indebita può assumere forma tentata quando l'accordo è solo apparente e il privato non intende realmente adempiere (p.es. si rivolge subito alle forze dell'ordine). Pertanto la condotta può essere riqualificata in tentativo se l'evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato.
art. 319‑quater cod. pen. (induzione indebita a dare o promettere utilità)
La norma integra il reato quando il privato formula una effettiva promessa perfezionando l'accordo; se la promessa è simulata o l'accordo è solo apparente perché il privato resiste, si configura il tentativo.
art. 129 cod. proc. pen. (cause estintive e proscioglimento)
In caso di sussistenza di causa estintiva (prescrizione) la Corte di Cassazione può dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento solo se essa risulta in modo manifesto ed evidente dalla sentenza impugnata; non può effettuare indagini probatorie nuove.
art. 192, comma 1 e art. 546, comma 1 cod. proc. pen. (motivi di ricorso / rito abbreviato)
Richiamate nelle censure relative alla qualificazione del fatto e al riconoscimento del tentativo: la Corte rileva i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.
art. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)
La Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e che, in Cassazione, non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena salvo motivazione illogica o arbitraria.
art. 154‑ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; la Corte ne ordina l'esecuzione.
art. 125, comma 3 e art. 538 cod. proc. pen. (statuizioni civili)
La Corte conferma che la condanna generica al risarcimento può essere mantenuta quando è accertata la capacità lesiva del fatto e il nesso causale, rimandando a separato giudizio la quantificazione; la valutazione di merito non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come tentativo o consumato dipende dai fatti emergenti: se il privato si è immediatamente rivolto alle forze dell'ordine o ha simulato la promessa, l'ipotesi configurabile è il tentativo (art. 56 c.p.).
- Se una fattispecie è riqualificata in modo più favorevole e la prescrizione è perfezionata al momento della pronuncia, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato; tuttavia la declaratoria di una causa più favorevole ai sensi dell'art. 129 c.p.p. può essere fatta in Cassazione solo se ciò risulta in modo manifesto dalla sentenza impugnata.
- La Corte di Cassazione è limitata nel sindacato: non può riesaminare in radice le valutazioni di merito o i contrasti probatori che richiedano un nuovo accertamento (vietato il cd. sindacato in fatto), salvo vizi di motivazione manifesti o illogicità.
- La determinazione della pena rientra in larga misura nella discrezionalità del giudice di merito; le censure sulla congruità della pena sono ammesse in cassazione solo se si dimostra arbitrarietà o mancanza di motivazione adeguata.
- Le statuizioni civili generiche possono essere confermate se il giudice ha adeguatamente accertato la capacità lesiva del fatto e il nesso causale, rimandando la quantificazione a separato giudizio civile.
- Le impugnazioni che si limitano a prospettare una diversa lettura delle risultanze senza indicare specifiche carenze logiche o argomentative della motivazione sono generalmente inammissibili in Cassazione.
- Quando si ottiene una rettifica in termini di qualificazione giuridica (p.es. tentato anziché consumato), occorre sempre verificare i termini di prescrizione applicabili al momento della pronuncia per valutare l'effettiva incidenza della riqualificazione.
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