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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19150/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnava l'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame avverso la misura cautelare disposta dal GIP, contestando la utilizzabilità, nei confronti del ricorrente, di conversazioni su chat criptate acquisite e decrittate da autorità giudiziaria estera tramite ordine europeo di indagine penale; denunciava violazione di norme processuali a pena di inutilizzabilità e violazione delle garanzie costituzionali relative alla segretezza delle comunicazioni e al diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Milano, chiamato a riesaminare la questione dopo annullamento con rinvio, avesse correttamente qualificato e valutato la natura e la legittimità delle acquisizioni effettuate all'estero tramite ordine europeo di indagine, avendo verificato la conformità alla disciplina applicabile e la compatibilità con la Direttiva 2014/41/UE. La Corte ha escluso vizi procedurali a pena di inutilizzabilità, ha richiamato l'impossibilità di effettuare in Italia un controllo preventivo sulla legittimità nello Stato emittente e ha affermato che la valutazione finale sulla tutela dei diritti fondamentali è rimessa al vaglio giurisdizionale. Inoltre il Tribunale ha verificato la presenza di ulteriori elementi probatori raccolti in Italia (intercettazioni, dichiarazioni, operazioni di polizia) tali da sostenere la gravità indiziaria anche con eventuale esclusione di parti dell'acquisito estero (prova di resistenza). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese; è disposto l'adempimento comunicativo al detenuto ai sensi dell'art.94 disp. att.

Norme richiamate

  • artt. 110 cod. pen.; d.P.R. 309/1990 artt. 73, 80 comma 2

    art. 110 cod. pen.; artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90

    Norme sostanziali penali utilizzate per qualificare i reati contestati (concorso in reati di traffico di stupefacenti); il giudice ha valutato la gravità indiziaria alla luce di tali fattispecie

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Riferito alla disciplina delle comunicazioni e della loro acquisizione; il ricorso sosteneva violazioni formali, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse rispettato la normativa di riferimento

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di acquisizione e utilizzabilità di atti provenienti da procedure estere; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione tramite ordine europeo di indagine rientri nelle ipotesi previste

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Richiama i limiti procedurali all'utilizzabilità; la Corte ha ritenuto che non ricorressero vizi tali da inficiare l'utilizzabilità degli atti in contestazione

  • art. 15 Cost.

    Tutela della segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni; il ricorrente invocava violazione, ma la Corte ha ritenuto che l'acquisizione all'estero, autorizzata dall'Autorità dello Stato emittente e valutata nei suoi requisiti, non abbia leso le garanzie irrimediabilmente

  • art. 24 Cost.

    Diritto di difesa: la Corte ha richiamato che la tutela dei diritti fondamentali (compreso il diritto di difesa) va valutata nel procedimento di utilizzazione e che il Tribunale ha esaminato le garanzie offerte

  • Direttiva 2014/41/UE art. 6

    art. 6 Direttiva 2014/41/UE

    La Corte ha ritenuto che il trasferimento all'Autorità giudiziaria italiana del contenuto di comunicazioni acquistate e decrittate all'estero rientri nell'ambito di atti trasferibili ai sensi della Direttiva e sia compatibile con il suo art.6

  • art. 78 disp. att. cod. proc. pen.; art. 238 cod. proc. pen.

    art. 78 disp. att.; art. 238 cod. proc. pen.

    Norme sul trasferimento e acquisizione di atti di procedimenti esteri e sul regime di utilizzabilità; il Tribunale ha qualificato correttamente l'attività come acquisizione di documentazione informatica trasferibile

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Previsione della "prova di resistenza": il Tribunale doveva (e ha) verificare se, anche escludendo elementi raccolti all'estero, residuassero elementi a sostegno della misura cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1-ter

    Disposizione che impone la comunicazione del contenuto del provvedimento al detenuto; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • La acquisizione e il trasferimento in Italia di materiale informatico e di comunicazioni decrittate all'estero tramite ordine europeo di indagine possono essere utilizzabili se l'ordine è conforme alla disciplina dell'UE e alla normativa dello Stato emittente
  • Non è richiesto un controllo giurisdizionale preventivo in Italia della legittimità dell'atto nello Stato emittente; il controllo sul rispetto dei diritti fondamentali è rimesso al vaglio giudiziario nella fase di utilizzazione
  • Il giudice italiano deve qualificare la natura dell'attività svolta all'estero, verificarne il regime processuale e valutare se sussistono condizioni di autorizzabilità secondo l'ordinamento nazionale
  • Se parte della prova acquisita all'estero risultasse inutilizzabile, il giudice deve effettuare una "prova di resistenza" per verificare se elementi legittimamente acquisiti sul territorio nazionale sono comunque sufficienti a sostenere la misura cautelare
  • La proporzionalità della misura e la gravità del reato sono elementi rilevanti nella valutazione della compatibilità dell'uso di strumenti di intercettazione/decrittazione e della loro rilevanza probatoria
  • Le contestazioni formali circa la segretezza delle comunicazioni e il diritto di difesa vanno esaminate nel complesso probatorio: l'acquisizione da parte di autorità estera, se effettuata nel rispetto delle leggi locali e delle garanzie dell'UE, non determina automaticamente inutilizzabilità

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