Cassazione Civile, Ordinanza n. 06410/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dal recupero del saldo del corrispettivo per la vendita e consegna di infissi. Il venditore aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della controparte sulla base di due fatture; il Tribunale di Lagonegro, in sede di appello dell'opponente, ha revocato il decreto ritenendo non provata la consegna della merce alla società destinataria dell'ingiunzione e valorizzando invece prove da cui emergeva che la fornitura era stata eseguita in favore di un soggetto diverso e non legato da rapporti giuridici con l'opponente. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa considerazione del documento denominato 'copia commissione sottoscritta per accettazione del 29.05.2006' e l'omesso esame di tale documento, ritenuto decisivo, sostenendo che il Tribunale avesse trascurato un elemento idoneo a provare il proprio credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti storici già compiuta dal giudice di appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura che formalmente deduce la violazione della norma non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso inammissibile, richiamato dal comma 1-quater.
Cass., sez. un., n. 34476/2019
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mancanza assoluta di motivazione o omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur evocando formalmente violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Nel giudizio di adempimento del prezzo di compravendita, il venditore deve provare l'esecuzione della propria prestazione, e in particolare la consegna della merce, quando agisce per il pagamento della controprestazione.
- La deduzione di un documento asseritamente decisivo non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, se la critica investe soltanto il diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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