Cassazione Penale, Ordinanza n. 30757/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ne aveva confermato l'affermazione di responsabilità per truffa. L'unico motivo contestava la decisione di merito, ma la Corte di cassazione rileva che la censura era priva di specificità: da un lato, riproduceva profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito; dall'altro non indicava in modo puntuale quali argomentazioni di fatto o di diritto della sentenza impugnata fossero errate. Inoltre il ricorso non deduceva specifici vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, né individuava travisamenti delle risultanze processuali, ma mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti secondo criteri diversi da quelli adottati nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse generica e non consentita perché diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato oggetto di contestazione è la truffa, sulla cui affermazione di responsabilità verteva l'unico motivo di ricorso.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso conduce alla declaratoria di inammissibilità.
Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o della prova, né in una critica priva di specifici vizi della motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
La Corte richiama il principio per cui esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico: non è sufficiente riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova lettura del compendio probatorio o di una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale valutazione compete esclusivamente al giudice di merito.
- La deduzione di vizi della motivazione richiede l'indicazione concreta di contraddizioni, manifeste illogicità o specifici travisamenti delle risultanze processuali; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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