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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27114/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare per il delitto di devastazione aggravata dal concorso di persone contestato a un giovane indagato, cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere dal G.i.p. e confermata dal Tribunale del riesame. La difesa aveva chiesto la sostituzione con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, sostenendo che il giudice cautelare avrebbe dovuto valorizzare un precedente provvedimento di altro tribunale che, in diverso procedimento per fatti analoghi, aveva applicato gli arresti domiciliari con controllo a distanza, ritenendoli sufficienti. Il ricorso per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione dell'art. 275, commi 3 e 3-bis, c.p.p. e il vizio di motivazione apparente, assumendo che mancassero specifiche ragioni per ritenere inevitabile la misura intramuraria e che la prognosi di inidoneità dei domiciliari fosse apodittica, non agganciata a condotte successive alla precedente misura domiciliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che i due procedimenti cautelari erano autonomi e che il giudice catanese non era vincolato dal precedente provvedimento di altro tribunale, fondato su una diversa piattaforma cognitiva. Ha inoltre ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse congrua e non apparente, poiché valorizzava la reiterazione di condotte violente e devastatrici, la pericolosità dell'indagato e l'inadeguatezza dei domiciliari a prevenire il rischio di reiterazione. Quanto al braccialetto elettronico, la Corte ha ribadito che il giudizio di inidoneità dei domiciliari implica implicitamente anche il diniego degli strumenti elettronici di controllo. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità sulle misure cautelari personali, il controllo della Corte riguarda solo la tenuta logico-argomentativa minima dell'ordinanza impugnata e non consente una rivalutazione del merito delle esigenze cautelari o della scelta della misura.
  • La motivazione è apparente solo quando sia priva di reale contenuto argomentativo, del tutto scollegata dagli atti o fondata su formule meramente assertive; non basta che la difesa proponga una lettura alternativa dei fatti.
  • Il giudice cautelare che decide in un procedimento successivo conserva autonomia valutativa rispetto a provvedimenti adottati in altro procedimento, anche se riguardano fatti analoghi e la stessa persona, e non è tenuto a recepire automaticamente la precedente opzione meno afflittiva.
  • La reiterazione di condotte dello stesso tipo, commesse in contesti diversi e in tempi ravvicinati, può legittimare un giudizio di accresciuta pericolosità e di inadeguatezza degli arresti domiciliari.
  • Quando il giudice ritenga inidonei gli arresti domiciliari per il rischio di reiterazione criminosa, la valutazione assorbe anche il diniego dell'eventuale controllo mediante braccialetto elettronico, che non costituisce una misura autonoma ma una mera modalità esecutiva della cautela domiciliare.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcereArresti domiciliariObbligo di firma
IstitutiOnere della prova

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