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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12022/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse introdotto un requisito non previsto dalla normativa (la disponibilità di un documento di identità) ritenendo invece sufficiente, ai fini dell'ammissione, la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000, il C.U.I. e la documentazione reddituale (CUD 2024 e certificazioni relative ai redditi prodotti in carcere), nonché la possibilità prevista dall'art. 94 DPR 115/2002 di utilizzare la dichiarazione sostitutiva in mancanza della certificazione consolare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la certezza dell'identità anagrafica del richiedente è condizione necessaria per ammetterlo al patrocinio a spese dello Stato, perché senza generalità certe non è possibile effettuare le verifiche reddituali e gli accertamenti da parte della Guardia di Finanza e degli uffici finanziari. La Corte ha precisato che il C.U.I. prova l'identità fisica tramite impronte digitali ma non sostituisce l'identità anagrafica necessaria per gli accertamenti; ha rilevato inoltre che il ricorrente aveva reso, in precedenti occasioni, generalità incoerenti e pertanto non era possibile attribuirgli una identità anagrafica certa. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha altresì osservato che, formalmente, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'istanza inammissibile per difetto del requisito dell'art. 79 comma 1 lett. b), ma il vizio non ha inciso sull'esito sostanziale.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 24

    «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»

    Il diritto al patrocinio a spese dello Stato è strumentale al diritto di difesa costituzionale; la norma impone di garantire effettività dell'accesso alla giustizia ai non abbienti, ma compatibilmente con le esigenze di verifica e controllo previste dalla disciplina

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, artt. 74 e ss. (Parte III - Patrocinio a spese dello Stato)

    Quadro normativo generale sul patrocinio a spese dello Stato: disciplina i requisiti, le modalità dell'istanza, le verifiche e gli accertamenti successivi; le disposizioni pongono come requisito essenziale l'indicazione di generalità e dati anagrafici certi dell'istante

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 78

    Regola la sottoscrizione dell'istanza e le modalità di autenticazione: la firma deve essere autenticata dal difensore o secondo le modalità dell'art. 38 comma 3 del d.P.R. 445/2000; prevede anche la possibilità di allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 79

    Dettaglia il contenuto dell'istanza (generalità, codice fiscale, dichiarazione sostitutiva di certificazione sui redditi). La Corte interpreta l'art. 79 nel senso che la presenza di generalità anagrafiche certe è presupposto indispensabile perché la dichiarazione sostitutiva e le verifiche reddituali abbiano efficacia pratica

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 94

    Prevede strumenti equipollenti alla certificazione consolare per cittadini extracomunitari, inclusa la dichiarazione sostitutiva e la possibilità di produrre la certificazione entro termini; la Corte ritiene che queste disposizioni agevolino l'accesso ma non eliminino la necessità di un'identità anagrafica verificabile

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 93

    Disciplina le modalità di presentazione dell'istanza nel processo penale, con regole specifiche per i detenuti; non esonera però dalla necessità che il soggetto sia anagraficamente identificabile

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, artt. 96 e 98

    Prevedono i poteri di verifica del magistrato e la trasmissione degli atti agli uffici finanziari e alla Guardia di Finanza per accertamenti successivi: tali verifiche presuppongono la possibilità di individuare anagraficamente il soggetto verificato

  • d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, art. 43 (definizione C.U.I.)

    Il C.U.I. è un codice alfanumerico attribuito tramite rilevazione dattiloscopica e serve a provare l'identità fisica attraverso le impronte digitali; secondo la Corte esso non sostituisce l'identità anagrafica richiesta per le verifiche reddituali

  • d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 46

    Riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazione; la Corte riconosce la legittimità dell'uso dell'autocertificazione ma precisa che la sua efficacia è condizionata alla certezza dell'identità anagrafica dell'autore della dichiarazione

Massime di principio

  • Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è indispensabile che le generalità e l'identità anagrafica del richiedente siano certe e verificabili; senza ciò le verifiche reddituali e fiscali non possono essere effettuate.
  • Il Codice Unico Identificativo (C.U.I.) prova l'identità fisica (riferibile alle impronte) ma non sostituisce l'identità anagrafica ai fini delle verifiche previste dalla normativa sul gratuito patrocinio.
  • Le dichiarazioni sostitutive (art. 46 DPR 445/2000) e gli strumenti previsti dall'art. 94 DPR 115/2002 agevolano l'accesso al beneficio per stranieri/detenuti, ma non valgono a eliminare l'esigenza di una identità anagrafica certa.
  • Se emergono elementi concreti e motivati di incoerenza o falsità nelle generalità dichiarate (es. diverse dichiarazioni in precedenti occasioni), il giudice può ritenere l'istanza inammissibile o rigettarla perché impediscono le verifiche richieste dagli artt. 96 e 98 del DPR 115/2002.
  • Linee pratiche: in situazioni analoghe è opportuno che il richiedente fornisca, se possibile, documentazione coerente e certificazioni consolari tempestive; il difensore deve autenticare la firma e, se necessario, sollecitare la produzione della certificazione entro i termini previsti dall'art. 94; in assenza di generalità certe è probabile il rigetto/inammissibilità dell'istanza.

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