Cassazione Penale, Ordinanza n. 07290/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione e euro 2.000 di multa per detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che le doglianze erano meramente ripetitive di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità. Quanto alla pena, è stato richiamato il criterio di determinazione della pena al di sotto della media edittale e si è ritenuta sufficiente una motivazione non analitica. Quanto alle attenuanti generiche, si è ribadito che il diniego può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e che non basta il solo stato di incensuratezza; nel caso concreto sono stati valorizzati i precedenti penali, anche per reati in materia di armi, contro il patrimonio e evasione, ritenuti indicativi di una tendenza a reperire risorse mediante attività illecite.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice applicata al fatto di detenzione di sostanza stupefacente; la condanna di merito è stata confermata e il ricorso non ha scalfito l'accertamento.
Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute; il loro riconoscimento può essere negato in mancanza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza.
art. 125 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
La riforma è richiamata per ribadire che, dopo di essa, ai fini della concessione delle attenuanti generiche non basta il solo stato di incensuratezza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Quando la pena è determinata in misura inferiore alla media edittale, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere sintetica, purché siano indicati gli elementi ritenuti rilevanti, come la quantità della sostanza, la capacità a delinquere e i precedenti dell'imputato.
- Il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali dell'imputato; non è sufficiente, da solo, il mero stato di incensuratezza.
- Ai fini della valutazione sulle attenuanti generiche non è necessario prendere in esame ogni singolo elemento allegato dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la motivazione dia conto delle specifiche deduzioni difensive.
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