Cassazione Penale, Ordinanza n. 14035/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, prospettando l'illegittimità costituzionale dell'art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017, in relazione alla disciplina successiva dettata dalla l. n. 3/2019 e dalla l. n. 134/2021, sostenendo che la sospensione del corso della prescrizione per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 costituirebbe applicazione in malam partem di una norma sostanziale da considerarsi abrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non era deducibile in sede di legittimità. Ha ritenuto che la questione fosse già stata risolta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 38 del 2026, secondo cui il regime della prescrizione introdotto dalla l. n. 103/2017 continua ad applicarsi ai fatti commessi nel periodo di vigenza di tale legge, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Ha inoltre richiamato il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui quella disciplina non è stata abrogata retroattivamente dalla l. n. 3/2019 né dalla l. n. 134/2021, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 opera la nuova disciplina. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 1 e 2 lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice del reato contestato in materia di guida in stato di ebbrezza, richiamata per individuare il fatto oggetto di condanna.
art. 186-bis, comma 1 lett. a), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Ulteriore disposizione contestata insieme all'art. 186 C.d.S., richiamata come base normativa della responsabilità penale per la guida in stato di ebbrezza in una specifica categoria di soggetti.
Disciplina la sospensione del corso della prescrizione; la Corte ribadisce che, nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017, continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
art. 2, comma 1 lett. a), l. 27 settembre 2021, n. 134
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della disciplina transitoria della prescrizione e l'asserita abrogazione della precedente normativa.
art. 1, comma 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3
Richiamato dal ricorrente e preso in considerazione nella ricostruzione del sistema della prescrizione; la Corte esclude che abbia prodotto effetti retroattivi abrogativi della disciplina previgente per i fatti compresi nel periodo di vigenza della l. n. 103/2017.
È la fonte del regime di sospensione della prescrizione applicabile ai fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
Corte cost. n. 38 del 2026
Ha chiarito che il regime della prescrizione risultante dalla l. n. 103/2017 continua ad applicarsi ai fatti commessi nel periodo di sua vigenza.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti
Ha affermato il principio secondo cui la disciplina di cui all'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, senza abrogazione retroattiva da parte delle leggi successive.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per il principio per cui alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza, e cioè tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
- Le modifiche legislative successive in materia di prescrizione non operano automaticamente in senso retroattivo sui fatti già commessi nel periodo coperto dalla disciplina previgente, salvo espresso diverso regime.
- Una questione di legittimità costituzionale o di diritto già risolta in modo vincolante dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità può rendere il motivo non deducibile in cassazione se non introduce un thema decidendum effettivamente scrutinabile nel giudizio di legittimità.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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