Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20248/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nel dispositivo. La condanna di merito per tre reati ex art. 75 d.lgs. 159/2011 resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per tre violazioni dell'art. 75 del d.lgs. 159/2011. L'unico motivo dedotto in cassazione non risultava però essere stato già devoluto con i motivi di appello. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché fondato su una violazione di legge non dedotta in appello, in applicazione dell'art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna pronunciata in appello per tre distinti reati

  • art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.

    il ricorso è inammissibile se è proposto (...), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello

    il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce per la prima volta in sede di legittimità violazioni di legge non prospettate nei motivi di appello, fuori dalle eccezioni previste dalla norma

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, violazioni di legge che non siano state già dedotte con i motivi di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso consegue quando il motivo di legittimità introduce per la prima volta una questione non devoluta al giudice di secondo grado.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.