Cassazione Penale, Ordinanza n. 20248/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nel dispositivo. La condanna di merito per tre reati ex art. 75 d.lgs. 159/2011 resta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per tre violazioni dell'art. 75 del d.lgs. 159/2011. L'unico motivo dedotto in cassazione non risultava però essere stato già devoluto con i motivi di appello. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché fondato su una violazione di legge non dedotta in appello, in applicazione dell'art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma incriminatrice richiamata come base della condanna pronunciata in appello per tre distinti reati
art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.
il ricorso è inammissibile se è proposto (...), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello
il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce per la prima volta in sede di legittimità violazioni di legge non prospettate nei motivi di appello, fuori dalle eccezioni previste dalla norma
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, violazioni di legge che non siano state già dedotte con i motivi di appello.
- L'inammissibilità del ricorso consegue quando il motivo di legittimità introduce per la prima volta una questione non devoluta al giudice di secondo grado.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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