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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08729/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Ha dedotto, da un lato, il difetto di motivazione sull'affermazione della responsabilità a titolo di concorso, sostenendo di non sapere cosa contenesse la valigia che stava trasportando e di non essere consapevole della sostanza detenuta nei locali del CAF in cui la valigia era stata collocata; dall'altro, ha contestato il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento sfavorevole con l'aggravante contestata. Con motivi nuovi ha inoltre lamentato l'omessa valutazione delle doglianze già formulate in appello, in particolare sulla pena. La Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito, già compiuta dai giudici di merito, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e non manifestamente illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero doglianze di merito già esaminate dalla Corte territoriale e chiedessero una diversa lettura delle emergenze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre valorizzato la motivazione della Corte di appello, ritenuta logicamente coerente e fondata su risultanze dibattimentali: inattendibilità della tesi difensiva circa l'ignoranza del contenuto della valigia e della detenzione della droga, elementi sintomatici del concorso desunti dalla condotta del ricorrente e dal possesso di un telefono dedicato ai contatti con la coimputata, nonché correttezza del trattamento sanzionatorio alla luce dell'ingente quantitativo di stupefacente, della presenza di strumenti di pesatura e confezionamento, del precedente specifico e dell'assenza di segni di resipiscenza o collaborazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata come base del reato in materia di stupefacenti oggetto di condanna; la Corte non ne approfondisce la struttura, ma conferma la tenuta della responsabilità accertata in appello.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    Aggravante contestata e oggetto del giudizio di bilanciamento; la Corte rileva che la pena non è stata neppure aumentata per la recidiva specifica contestata e che il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione congrua.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La censura di vizio di motivazione non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella accolta in appello, se la decisione di merito è sorretta da specifiche e oggettive risultanze dibattimentali.
  • Ai fini dell'affermazione del concorso nel reato di detenzione di stupefacenti, possono assumere rilievo indiziario la condotta complessiva dell'agente, la sua presenza nei luoghi di detenzione o movimentazione della droga e la disponibilità di strumenti o mezzi di comunicazione con il corriere o altro correo, quando tali elementi non trovino una spiegazione alternativa credibile.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione quando il giudice di merito li motivi con riferimento a dati concreti quali l'ingente quantità di sostanza, la presenza di mezzi per pesatura e confezionamento, i precedenti specifici e l'assenza di elementi di resipiscenza o collaborazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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