Cassazione Civile, Ordinanza n. 06622/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La società, già proprietaria di un terreno sito in Cormons e in precedenza interessato da vicende di occupazione d'urgenza, espropriazione, trasformazione in area per discarica e successivi annullamenti degli atti ablativi, ha proposto opposizione alla stima dell'indennità dovuta per l'acquisizione del bene disposta ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo corretto il valore stimato in base alla situazione urbanistica e materiale risalente, escludendo il rilievo dell'attività estrattiva e della gestione della discarica per mancanza di autorizzazioni. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 42-bis, dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 Prot. add. CEDU, sostenendo che il valore venale dovesse essere determinato alla data del provvedimento di acquisizione e in relazione alla situazione attuale del bene; 2) violazione degli artt. 37, 40 e 42-bis d.P.R. n. 327/2001, censurando il richiamo all'art. 40 e rivendicando l'applicazione del solo criterio di cui all'art. 37; 3) violazione dell'art. 42-bis, commi 3 e 4, e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte territoriale liquidato forfettariamente il pregiudizio da occupazione illegittima senza considerare la perdita delle utilità connesse alla gestione della discarica e alla qualità di operatore del settore rifiuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che, in caso di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il valore venale dell'immobile deve essere determinato con riferimento alla data di emissione del provvedimento di acquisizione e alla classificazione urbanistica vigente in quel momento, senza tener conto né del vincolo preordinato all'esproprio né del valore dell'opera pubblica realizzata. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. È stata inoltre disattesa l'eccezione di giudicato esterno riproposta dalla Regione, poiché la relativa statuizione della Corte territoriale non era stata impugnata con ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
comma terzo; commi terzo e quarto
Il provvedimento di acquisizione sanante ha efficacia ex nunc e la relativa indennità va commisurata al valore venale del bene alla data dell'atto acquisitivo, con esclusione del valore dell'opera pubblica e dei vincoli non conformativi connessi alla sua realizzazione.
art. 42 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale di tutela della proprietà privata nel procedimento di acquisizione sanante.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale di tutela del diritto di proprietà rispetto all'ablazione sostanziale dell'area.
art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo; comma secondo
È il criterio normativo richiamato dall'art. 42-bis per la determinazione del pregiudizio patrimoniale, con valutazione delle possibilità legali di edificazione secondo la destinazione urbanistica vigente alla data dell'acquisizione.
art. 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La Corte esclude che possa trovare applicazione diretta nel procedimento di acquisizione sanante, poiché non è richiamato dall'art. 42-bis.
art. 32, comma primo, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Impone di considerare le caratteristiche del bene alla data del decreto di esproprio, senza tener conto del vincolo preordinato all'esproprio e degli effetti connessi alla realizzazione dell'opera.
Richiamato per evidenziare che l'indennizzo non può tradursi in un indebito arricchimento del proprietario né in una duplicazione di costi per la pubblica amministrazione.
Richiamato per affermare che nel giudizio di cassazione la parte vittoriosa in appello, se intende riproporre una questione decisa a sé sfavorevolmente, deve proporre ricorso incidentale e non limitarsi al controricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il valore venale dell'area deve essere stimato alla data di adozione del provvedimento acquisitivo, non alla data dell'occupazione o dell'espropriazione illegittima.
- La stima dell'indennità deve tener conto della classificazione urbanistica vigente al momento dell'acquisizione e delle caratteristiche obiettive del bene a quella data, ma deve escludere sia il vincolo preordinato all'esproprio sia gli effetti di incremento o decremento di valore derivanti dalla realizzazione dell'opera pubblica.
- L'opera pubblica eseguita sull'area non può essere computata nel valore del bene ai fini dell'indennità, altrimenti si determinerebbe un indebito arricchimento del proprietario e una duplicazione del costo per la pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di cassazione, la parte che intenda contrastare una statuizione a sé sfavorevole, anche se contenuta implicitamente nella decisione impugnata, deve proporre ricorso incidentale e non può limitarsi a riproporre la questione nel controricorso.
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