Cassazione Penale, Ordinanza n. 22214/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il decreto del Magistrato di sorveglianza, il quale aveva respinto la domanda di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il persistente diniego del beneficio. La Corte esamina i requisiti del permesso premio, la disciplina più rigorosa per i condannati per reati ostativi di prima fascia non collaboranti dopo la riforma Cartabia, e ritiene corretto il giudizio di mancata recisione dei collegamenti con il contesto criminale e la mancata dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili o dell'assoluta impossibilità di adempierle. Le censure vengono ritenute in larga parte contro-valutative e quindi non deducibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il diniego del permesso premio. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione irrituale e colpevole ai sensi dei principi richiamati dalla Corte costituzionale. La decisione si fonda sulla correttezza della motivazione del Tribunale di sorveglianza circa l'assenza di elementi idonei a escludere la pericolosità sociale e sulla mancata prova dell'adempimento, o dell'assoluta impossibilità di adempimento, delle obbligazioni civili verso le vittime.
Norme richiamate
art. 30-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
disciplina il permesso premio quale beneficio penitenziario subordinato alla verifica dei presupposti di concessione e alla compatibilità con il trattamento rieducativo
art. 4-bis, comma 1-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354
per i reati ostativi di prima fascia, dopo la riforma Cartabia, la concessione dei benefici ai non collaboranti richiede ulteriori condizioni di ammissibilità e la prova dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata
artt. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p.
individuano i casi per i quali il parere va richiesto al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
Corte cost. n. 504 del 1995
richiamata per la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio quale strumento integrante del trattamento penitenziario
Corte cost. n. 253 del 2019
richiamata come precedente assetto, superato dalla successiva modifica normativa, nella disciplina dei benefici per i detenuti non collaboranti
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199
ha modificato l'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., rendendo più gravose le condizioni di accesso ai benefici penitenziari per i reati ostativi di prima fascia
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata a fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per impugnazione colpevolmente irrituale
art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.
consente l'accesso ai benefici ai detenuti non collaboranti solo se dimostrano specifici presupposti ulteriori, tra cui l'adempimento delle obbligazioni civili o la sua assoluta impossibilità, e l'assenza di attuali collegamenti con il contesto criminale
Massime di principio
- Il permesso premio ha una funzione sia premiale sia pedagogico-propulsiva e può essere concesso solo se il giudice verifica la regolare condotta del detenuto, l'assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del beneficio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali o di lavoro.
- Per i condannati per reati ostativi di prima fascia che non collaborano con la giustizia, dopo la riforma dell'art. 4-bis ord. pen., non basta la buona condotta intramuraria o la partecipazione al trattamento rieducativo: occorrono elementi specifici e ulteriori idonei a escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di loro ripristino.
- Nella valutazione dell'assenza di pericolosità sociale è legittimo attribuire rilievo negativo alla mancanza di elementi indicativi di una concreta rivisitazione critica del precedente comportamento deviante, specie nei reati di particolare gravità e con fine pena lontana.
- Il detenuto non collaborante che chieda benefici penitenziari deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria verso le vittime, oppure l'assoluta impossibilità di adempiervi; tale onere sussiste anche se la persona offesa non abbia attivato iniziative risarcitorie.
- In sede di legittimità non sono censurabili le doglianze che si risolvono in una mera contro-valutazione del merito, quando il giudice di sorveglianza abbia motivato in modo coerente e completo sul mancato superamento delle condizioni ostative al beneficio.
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