Cassazione Penale, Ordinanza n. 33349/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 4 novembre 2025, che aveva confermato la sua responsabilità penale per il furto di energia elettrica, riducendo la pena inflitta dal Tribunale ed escludendo l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, c.p. Il primo motivo denunciava l'illogicità della motivazione, sostenendo una contraddizione tra l'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose, in ragione del mancato accertamento della manomissione dell'impianto o della consapevolezza della stessa da parte dell'imputato, e l'affermazione della sua responsabilità per la sottrazione dell'energia. Il secondo motivo contestava il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., sostenendo l'assenza dei presupposti dell'esposizione alla pubblica fede o della destinazione della cosa a pubblico servizio. Il terzo motivo chiedeva l'esclusione della recidiva, ma senza specificare le ragioni della censura e limitandosi a proporre una diversa valutazione del precedente penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: non vi è contraddizione tra l'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose, non essendo stata provata la manomissione dell'impianto o la consapevolezza della stessa, e l'affermazione della responsabilità per il furto di energia, desunta dall'utilizzazione dell'energia senza interrogarsi sul mancato recapito delle bollette. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché l'energia elettrica è funzionalmente destinata a un pubblico servizio e l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p. sussiste indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto erogatore e dal fatto che l'allacciamento abusivo sia realizzato su terminali collocati in una proprietà privata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La responsabilità per il furto di energia elettrica può sussistere anche quando l'imputato non abbia materialmente realizzato la manomissione dell'impianto, qualora abbia fruito dell'energia sottratta con consapevolezza, o senza porsi colposamente il dubbio sull'assenza di fatturazione.
art. 625, comma primo, n. 2, c.p.
L'aggravante della violenza sulle cose è stata esclusa perché non risultava provata la manomissione dell'impianto da parte dell'imputato né, quantomeno, la sua consapevolezza della manomissione.
art. 625, comma primo, n. 7, c.p.
L'aggravante ricorre quando la cosa sottratta è oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale con l'erogazione di un pubblico servizio. Per l'energia elettrica è irrilevante che il soggetto erogatore sia pubblico o privato e che la sottrazione avvenga mediante allacciamento a terminali collocati in una proprietà privata.
La censura relativa alla recidiva deve indicare specificamente le ragioni per cui il precedente penale non dovrebbe rilevare; una mera richiesta di diversa valutazione del precedente è generica.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La denuncia di illogicità della motivazione è infondata quando la decisione impugnata presenta un ragionamento coerente e non contraddittorio.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico; la censura generica, priva dell'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta, è inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica, la responsabilità dell'utilizzatore può essere affermata anche se l'allacciamento abusivo è stato materialmente realizzato da altra persona, quando l'utilizzatore abbia fruito dell'energia sottratta conoscendo l'abusività dell'allaccio o ignorandola per colpa.
- La distinzione tra autore materiale della manomissione dell'impianto e beneficiario dell'energia rileva ai fini della configurabilità del reato o dell'aggravante soltanto quando incide sull'elemento soggettivo dell'utilizzatore.
- L'aggravante della violenza sulle cose nel furto di energia elettrica non può essere applicata al beneficiario se non è provata la sua consapevolezza della manomissione o un'ignoranza colposa della stessa.
- Nel furto di energia elettrica, l'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio sussiste quando l'energia sottratta è oggettivamente funzionale all'erogazione di tale servizio; non rilevano né la natura pubblica o privata dell'erogatore né la collocazione privata dei terminali della rete.
- Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla recidiva è inammissibile per genericità quando non indica le ragioni specifiche dell'esclusione e si limita a sollecitare una diversa lettura del precedente penale.
- Non è contraddittoria la motivazione che esclude l'aggravante della violenza sulle cose per mancata prova della manomissione o della relativa consapevolezza, ma afferma comunque il furto sulla base dell'utilizzazione dell'energia senza adeguata giustificazione circa il mancato pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33333/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33335/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33338/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33339/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33340/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33342/2026 del 11/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →