Cassazione Penale, Sentenza n. 25966/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla competenza territoriale relativa a un complesso di reati connessi al traffico organizzato di rifiuti (tra cui l'art. 452‑quaterdecies c.p.), dopo che il GIP di Perugia, nel corso delle indagini preliminari, aveva emesso misure cautelari e un provvedimento di sequestro prevenivo e aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bologna. Successivamente il GIP di Bologna aveva adottato provvedimenti cautelari ex art. 27 c.p.p. e il GUP di Bologna, in sede di udienza preliminare, ha dichiarato la propria incompetenza sollevando conflitto negativo in Cassazione.
La decisione
La Corte regolatrice ha dichiarato il conflitto negativo insussistente. Ha ritenuto che l'ordinanza di incompetenza del GIP di Perugia, emessa nella fase delle indagini preliminari, abbia effetti limitati all'atto per cui è stata pronunciata (effetto ad acta) e non precluda che un diverso giudice, chiamato successivamente, prenda cognizione del procedimento. Il GIP di Bologna, avendo emesso provvedimenti cautelari ex art. 27 c.p.p., ha implicitamente riconosciuto la propria competenza e ha 'stabilizzato' il procedimento, escludendo la sussistenza di un conflitto tra giudici di pari grado. La Corte ha altresì richiamato che, una volta concluse le indagini, l'incompetenza deve essere pronunciata con sentenza ai sensi dell'art. 22 co. 3 c.p.p. e che lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 24‑bis c.p.p.) è utilizzabile ma richiede una ordinanza motivata di rimessione basata su una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza. Conseguentemente gli atti sono stati restituiti all'Ufficio GIP del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice dell'udienza preliminare.
Norme richiamate
art. 51 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio di attrazione distrettuale per taluni delitti; la Corte evidenzia che la individuazione del delitto rilevante (es. art. 452‑quaterdecies c.p.) incide sulla determinazione del luogo di consumazione e, dunque, della competenza territoriale.
Norma generale sulla competenza territoriale che può subire deroga in presenza delle cause di attribuzione previste dall'art. 51 co. 3; citata a contrasto con la ricostruzione attrattiva prospettata in Perugia.
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
Fattispecie centrale (traffico illecito di rifiuti organizzato) la cui natura abituale e plurimo momento fattuale richiede attenzione al luogo ove si perfezionano le condotte rilevanti per la competenza territoriale.
Il provvedimento cautelare adottato dal GIP di Bologna ai sensi di questo articolo è stato valutato come riconoscimento implicito della propria competenza e come elemento idoneo a stabilizzare il procedimento evitando il sorgere del conflitto.
Regola quando può configurarsi il conflitto negativo: si sarebbe concretizzato solo se il GIP di Bologna si fosse rifiutato di prendere cognizione del procedimento dopo la declaratoria di incompetenza del GIP di Perugia.
La Corte sottolinea la distinzione tra ordinanza di incompetenza emessa in fase di indagini (effetto ad acta) e la necessità di dichiarare l'incompetenza mediante sentenza quando si è nella fase successiva (art. 22, co. 3) come nel giudizio.
Nuovo strumento di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sulla competenza territoriale: la Corte ricorda che è ammissibile ma richiede che il giudice procedente emetta una ordinanza motivata che accerti la non manifesta infondatezza della questione e l'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione legge delega n. 134/2021)
Fonte normativa che ha introdotto l'art. 24‑bis; la Corte richiama i criteri di applicazione e le garanzie procedurali connesse alla rimessione pregiudiziale.
Richiamato come norma che delimita i termini e gli sbarramenti procedurali relativi alla contestazione della competenza e agli effetti del rinvio pregiudiziale.
Norma procedurale richiamata in relazione alla forma e al contraddittorio del procedimento davanti alla Corte di cassazione in caso di rinvio pregiudiziale.
art. 491 co. 1 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al termine entro cui va proposta l'istanza di rimessione ex art. 24‑bis, quando manca l'udienza preliminare.
Massime di principio
- Un'ordinanza di incompetenza emessa nella fase delle indagini preliminari ha effetti limitati all'atto per cui è stata pronunciata (effetto ad acta) e non impedisce che un altro giudice, successivamente chiamato, prenda cognizione del procedimento.
- Se il giudice destinatario di atti cautelari adotta provvedimenti (es. ex art. 27 c.p.p.), questo è indice di riconoscimento implicito della propria competenza e stabilizza il procedimento, rendendo insussistente il conflitto negativo.
- Il conflitto negativo di competenza si concreta in modo significativo solo quando giudici di pari grado si rifiutano entrambi di prendere cognizione dello stesso procedimento; tra fasi diverse (indagini vs. udienza preliminare) la configurabilità del conflitto è molto più ristretta e richiede il medesimo fatto e lo stesso imputato nella fase più avanzata.
- Dopo la chiusura delle indagini, l'incompetenza territoriale va dichiarata con sentenza (art. 22 co. 3 c.p.p.), non tramite ordinanza emessa nella fase giudiziale.
- Lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 24‑bis c.p.p.) è utilizzabile ma richiede che il giudice procedente motivi sull'assenza di manifesta infondatezza e sull'impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari mezzi; l'omissione di tale rimedio può rendere infondata la denuncia di conflitto.
- Prassi consigliata: quando si contesta tempestivamente la competenza, valutare l'opportunità di chiedere il rinvio pregiudiziale ex art. 24‑bis o, se si è in fase di udienza preliminare, proporre l'eccezione ai fini di una sentenza di incompetenza, poiché le ordinanze cautelari possono modificare il profilo di competenza.
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