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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23457/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Il ricorrente aveva agito per ottenere la dichiarazione del proprio diritto ad acquistare un immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Roma a un prezzo già fissato con l'ente, oltre al risarcimento dei danni per la condotta omissiva e negligente dell'amministrazione. Deduceva che l'alloggio era stato assegnato al nonno, poi alla nonna subentrata quale assegnataria, che l'ente aveva sollecitato più volte la manifestazione di interesse all'acquisto e che egli era rientrato nel nucleo familiare. In Cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d'appello ritenuto non provata la sua qualità di erede nonostante il fatto fosse pacifico e fosse stato prodotto un certificato di stato di famiglia; 2) violazione dell'art. 2, comma 3, l. 136/2001, sostenendo che la norma attribuirebbe agli eredi del conduttore deceduto dopo la domanda di riscatto il diritto al trasferimento dell'immobile, o comunque imporrebbe all'ATER di concludere il procedimento amministrativo di cessione; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria fondata sull'inerzia dell'ente; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, perché la sua condanna alle spese sarebbe stata disposta erroneamente sul presupposto di una soccombenza anche sulla domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello si fondava su due rationes decidendi: da un lato, la non trasmissibilità agli eredi del diritto alla cessione subordinato alla verifica di requisiti di legge; dall'altro, la mancata prova della qualità di erede e del 'diritto esclusivo' a succedere nella eventuale conclusione del contratto. Il motivo non colpiva specificamente la seconda ratio e, inoltre, il certificato di stato di famiglia non era decisivo, perché non attestava i vincoli di parentela e comunque non provava il diritto esclusivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dall'inammissibilità del primo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura avrebbe dovuto investire l'assorbimento della domanda risarcitoria e non una pretesa omessa pronuncia. Il quarto motivo è stato definito inammissibile in quanto non configurato come vero motivo di ricorso. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. è stata ritenuta non decisiva perché la censura non scalfiva tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.

  • art. 360, co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c.

    I motivi dedotti come violazione di legge e omesso esame di fatto sono stati scrutinati secondo il loro effettivo contenuto, risultando inammissibili per difetto di decisività o per mancata specifica censura della ratio decidendi.

  • art. 565 c.p.c.

    La ricorrente sosteneva che la qualità di erede non dovesse essere provata; la Corte ha escluso la decisività di tale allegazione perché non era comunque dimostrato il diritto esclusivo a succedere nel contratto.

  • art. 2, comma 3, l. 136/2001

    La norma è stata evocata per sostenere la trasmissibilità agli eredi del diritto di acquisto; la Corte non è entrata nel merito della tesi perché il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice, dopo aver negato un presupposto della domanda principale, ritiene assorbita la domanda risarcitoria; la censura va diretta contro l'assorbimento.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché non formulata come motivo idoneo a investire la ratio della decisione sulle spese.

  • art. 4 d.P.R. n. 223/1989

    Il certificato di stato di famiglia non è stato considerato prova sufficiente della parentela, poiché ai fini anagrafici indica solo un nucleo di coabitanti e non necessariamente i gradi di parentela.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, è stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende il motivo inammissibile per difetto di decisività.
  • Il certificato di stato di famiglia, da solo, non prova necessariamente la parentela in senso giuridicamente rilevante, né tanto meno un diritto esclusivo a succedere in un rapporto o in una futura cessione contrattuale.
  • La pretesa trasmissibilità agli eredi di un diritto all'acquisto di un immobile pubblico o di edilizia residenziale deve confrontarsi con i requisiti di legge richiesti per il subentro; in mancanza della prova di tali requisiti, la domanda è destinata al rigetto.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice considera assorbita una domanda in ragione del mancato accoglimento del presupposto logico-giuridico su cui essa si fonda; la censura va allora articolata contro l'assorbimento.
  • Le questioni sulle spese di lite devono essere dedotte con una censura specifica e coerente con la ratio della condanna alle spese, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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