Cassazione Civile, Ordinanza n. 20654/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ASL)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento delle prestazioni sanitarie di alta specialità riabilitativa cod. 75 rese in favore del servizio sanitario regionale nell'anno 2008 da una casa di cura privata. La struttura aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del differenziale tariffario rispetto alle prestazioni ordinarie cod. 56; il decreto era stato revocato in primo grado, ma il Tribunale aveva comunque riconosciuto una somma inferiore, ritenendo che la struttura, pur priva di specifico accreditamento per il cod. 75, fosse inserita in una tabella regionale e che alcune delibere regionali avessero temporaneamente consentito a strutture di classe A e agli IRCCS di erogare quelle prestazioni. La Corte d'appello ha invece accolto l'appello della ASL e ha respinto la domanda, escludendo che l'inserimento in tabella bastasse a fondare il diritto al rimborso in assenza di accreditamento istituzionale o di un provvedimento autorizzatorio ad hoc. Nel ricorso per cassazione la struttura ha dedotto: 1) violazione delle delibere regionali del Lazio, sostenendo che per le prestazioni cod. 75 non fosse necessario il preventivo accreditamento e che bastasse la qualificazione di struttura di classe A; 2) violazione delle disposizioni regionali invocando il trattamento riservato a un IRCCS, per contestare la necessità di un provvedimento autorizzatorio specifico; 3) violazione della delibera regionale sul fondo integrativo per le prestazioni cod. 75, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto il credito privo di certezza e liquidità per mancanza di un provvedimento di riparto a consuntivo. La ASL ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ratio decidendi della sentenza d'appello non fosse stata efficacemente censurata: per ottenere la remunerazione di prestazioni sanitarie a carico del SSR non basta l'idoneità astratta o l'inserimento in una tabella regionale, ma occorre l'accreditamento istituzionale oppure un provvedimento autorizzatorio ad hoc. Le censure relative alla posizione di un diverso IRCCS sono state reputate irrilevanti una volta escluso il difetto di accreditamento della ricorrente; la doglianza sul punto della liquidità e certezza del credito è stata considerata inammissibile perché rivolta contro un'affermazione resa ad abundantiam, priva di incidenza sulla decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale richiamato per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.
d.lgs. n. 229/1999, art. 8-quater
È richiamato come fonte dei requisiti dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie autorizzate.
È menzionato nel titolo originario del decreto ingiuntivo per gli interessi sulle somme dovute.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
DGRL n. 143/2006
È interpretata nel senso che l'accreditamento è condizione imprescindibile per ottenere il rimborso delle prestazioni a carico del SSR.
DGRL n. 436/2007
È richiamata dalla ricorrente per sostenere che le strutture di classe A potessero erogare prestazioni cod. 75.
DGRL n. 1061/2007
È richiamata dalla ricorrente per sostenere la possibilità di erogare e remunerare le prestazioni cod. 75 e la previsione di un fondo integrativo.
Massime di principio
- Nel sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico, il diritto al pagamento non deriva dalla sola idoneità tecnica o dall'inserimento della struttura in elenchi regionali, ma presuppone l'accreditamento istituzionale o altro specifico titolo abilitativo previsto dall'ordinamento.
- L'inserimento di una struttura in una tabella regionale può al più attestare un'astratta potenzialità ad erogare determinate prestazioni, ma non sostituisce il provvedimento amministrativo di accreditamento necessario per fondare la pretesa economica verso l'amministrazione sanitaria.
- Le doglianze dirette contro argomentazioni svolte dal giudice di merito ad abundantiam sono inammissibili per difetto di interesse, perché tali argomentazioni non costituiscono ratio decidendi e non incidono sul dispositivo.
- Quando la ragione decisiva del rigetto della domanda è il difetto del titolo abilitativo, questioni ulteriori sulla posizione di terzi comparabili o sulla quantificazione del credito restano irrilevanti ai fini della cassazione se non scalfiscono quella ratio.
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