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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00390/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato note congiunte dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con richiesta di integrale compensazione delle spese. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione con ordinanza, senza statuire sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il promissario acquirente ha convenuto i promittenti venditori chiedendo la risoluzione del preliminare e la restituzione delle somme versate, deducendo che la vendita definitiva non fosse andata a buon fine anche in ragione di anomalie dell'immobile rilevanti ai fini della concessione del mutuo. I convenuti hanno invece sostenuto che l'inadempimento fosse dell'acquirente, il quale non avrebbe rispettato il termine per il rogito e avrebbe richiesto il mutuo solo dopo la data prevista. Il Tribunale ha respinto la domanda dell'acquirente, ritenendo che la richiesta di mutuo fosse tardiva. La Corte d'appello, in riforma, ha accolto l'impugnazione del promissario acquirente e ha condannato i venditori alla restituzione di euro 11.500,00, valorizzando la documentazione e ritenendo che l'immobile presentasse anomalie ostative al mutuo e che il giudice di primo grado non avesse considerato la clausola per cui l'erogazione del mutuo costituiva condizione essenziale per la conclusione della vendita. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e degli artt. 1337 e 1453 c.c., assumendo che l'immobile fosse pienamente alienabile e che fosse stato omesso il comportamento contrario a buona fede dell'acquirente; violazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1176, 1337 e 1453 c.c. per presunto travisamento delle prove documentali; omesso esame di fatti decisivi relativi al termine per la stipula, alla mancata comunicazione di impedimenti al mutuo e alla successiva comunicazione di risoluzione per inadempimento.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia congiunta al giudizio di cassazione, comunicata dalle parti prima della decisione, determina l'estinzione del processo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge processuale e mancanza di motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità della sentenza impugnata per asserita carenza/illogicità della motivazione.

  • art. 1337 c.c.

    È richiamato come parametro del dovere di buona fede nelle trattative e nell'esecuzione del rapporto preliminare.

  • art. 1453 c.c.

    È richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento del preliminare.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato per contestare la valutazione delle prove e il significato attribuito ai documenti.

  • art. 1176 c.c.

    È richiamato in relazione alla diligenza dovuta dalle parti nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando comunicata prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio e impedisce la pronuncia sui motivi di impugnazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure relative all'interpretazione del preliminare, alla valutazione delle prove o alla configurabilità dell'inadempimento.
  • Quando le parti rinunciano concordemente al giudizio e chiedono la compensazione integrale, il processo si chiude senza statuizione sulle spese.
  • Le doglianze che mirano a rimettere in discussione la lettura delle risultanze istruttorie e l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito non vengono esaminate se il giudizio si estingue prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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