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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35730/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Torino del 30/10/2024, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verbania il 12/01/2022: Lovison era stato condannato a 6 mesi di arresto per il reato previsto dall'art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, per fatti commessi il 26/10/2018 a Baceno. Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi principali: 1) la contestazione della fondatezza del giudizio di colpevolezza; 2) la censura sulla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

La decisione

La Corte di legittimità ha preso atto della certificazione anagrafica trasmessa dalla difesa che attestava il decesso di Lovison il 17/02/2025. In applicazione della giurisprudenza consolidata e dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per morte dell'imputato. La pronuncia ha enunciato la causa di estinzione nel dispositivo e ha escluso ogni possibile statuizione di proscioglimento sul merito, dato che il rapporto processuale si è esaurito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3

    Norma sostanziale che descrive il reato per il quale l'imputato è stato condannato; la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità penale ai sensi di questa disposizione

  • codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    La Corte interpreta la norma nel senso che la morte dell'imputato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e preclude qualsiasi pronuncia di merito (proscioglimento)

  • Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016 (Rv. 267384)

    Principio consolidato secondo cui la morte dell'imputato sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'enunciazione della causa di estinzione nel dispositivo

Massime di principio

  • Se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato si estingue e il rapporto processuale si esaurisce.
  • L'annullamento per estinzione del reato in conseguenza della morte impedisce qualsiasi pronuncia sul merito (non è possibile ottenere un proscioglimento sostanziale dopo la morte dell'imputato).
  • La verifica dello stato di vita dell'imputato va effettuata d'ufficio o su istanza di parte mediante certificazione anagrafica; la produzione di tale certificazione può determinare l'immediata estinzione del processo.
  • Questioni processuali relative alla sostituzione della pena (es. conversione detentiva in pecuniaria) diventano irrilevanti se sopravviene la morte dell'imputato prima della decisione della Corte di cassazione.
  • La estinzione per decesso non impedisce eventuali azioni civili o responsabilità amministrative distinte, salvo diverso disposto normativo; occorre valutare separatamente la disciplina delle azioni civili e delle sanzioni amministrative.

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