Cassazione Civile, Sentenza n. 28624/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 630/2017 che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento n. 558311R relativo all'ICI 2007 su immobili della Parrocchia destinati ad abitazione del parroco e di personale religioso e a supporto delle attività di culto. La CTR aveva ritenuto che fosse onere della Parrocchia fornire la prova dell'esenzione prevista dall'art. 7 co.1 lett. d) del d.lgs. 504/1992 e che la documentazione fotografica prodotta non fosse idonea a dimostrare tale esenzione
La decisione
Il giudizio di Cassazione è stato dichiarato estinto per sopravvenuta definizione della lite: la Parrocchia ha comunicato di aver definito la pendenza tramite le procedure di definizione agevolata (richiamando il d.l. n.148/2017 e il d.l. n.193/2016) e di aver versato l'importo dovuto, comprensivo della somma relativa all'avviso di accertamento n. 558311R, e ha rinunciato al ricorso. Il Comune di Genova ha confermato l'avvenuta definizione. Il Procuratore Generale ha concluso per l'estinzione del processo; la Corte ha dichiarato estinto il processo e ha compensato le spese. La Corte ha inoltre rilevato che la definizione conciliativa comporta la non applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1- quater del D.P.R. n.115/2002, come modificato dalla L. n.228/2012
Norme richiamate
d.lgs. 504/1992, art. 7, co.1, lett. d)
La CTR ha ritenuto che l'onere probatorio dell'esenzione Ici spetti al contribuente e che la sola documentazione fotografica non fosse idonea a provare l'operativita' dell'esenzione ai sensi di questa norma
d.l. n.148/2017, art.1, comma 4 e ss., conv. in l. n.172/2017
Norma invocata dalla Parrocchia per la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo; la parte ha poi documentato l'ammissione alla procedura e il relativo pagamento che ha portato all'estinzione del giudizio
d.l. n.193/2016, art.6, conv. in l. n.225/2016
Richiamata nella documentazione di definizione agevolata come una delle disposizioni collegate alla pratica di definizione delle pendenze tributarie
d.l. n.119/2018, art.6, conv. in l. n.136/2018
Richiamata dalla parte ricorrente ma la Corte ha osservato che la definizione operata dalla Parrocchia risultava invece riferibile ai decreti legislativi/leggi indicati (d.l. 148/2017 e d.l.193/2016), con conseguente verifica sulla effettiva estensione della definizione all'avviso in contestazione
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n.228/2012
Previsione in materia di contributo unificato: la Corte ha ritenuto che, in presenza di definizione conciliativa della lite, non sussistessero i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente
Massime di principio
- Se il comune contesta l'esenzione Ici ai sensi dell'art.7 d.lgs. 504/1992, l'onere della prova spetta al contribuente; prove meramente fotografiche sono spesso considerate insufficienti
- Prima di sostenere di aver definito la controversia mediante procedura di 'definizione agevolata', occorre verificare e documentare espressamente che l'avviso o i carichi specifici contestati siano ricompresi nella procedura e nel piano di definizione/rateizzazione
- Se la parte definisce e paga l'importo dovuto tramite le procedure di definizione agevolata e rinuncia al ricorso, il giudizio va dichiarato estinto; il giudice puo' compensare le spese
- La definizione conciliativa può incidere sul regime del contributo unificato (es. art.13 co.1-quater DPR 115/2002) riducendo o escludendo l'obbligo di versamento di somme aggiuntive, quando ricorra la sopravvenuta definizione della lite
- In caso di intenzione a definire la lite, è opportuno informare tempestivamente il giudice e la controparte, depositando la documentazione dell'agente di riscossione che attesti l'ammissione alla definizione e il pagamento, e formalizzare la rinuncia al ricorso per evitare incertezze procedurali
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