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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28621/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di pagamento e cartelle esattoriali relativi a tasse portuali (tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e tassa di ancoraggio) relative agli anni 2004-2007 per operazioni effettuate presso il terminal marittimo di Porto Foxi. Contestazioni principali: (i) illegittimità dell'atto di riscossione (avviso di pagamento) e della sua base normativa; (ii) violazione del principio di non retroattività in relazione all'interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, co. 986, legge n. 296/2006; (iii) qualificazione delle somme come non tributarie o come corrispettivi per servizi resi dall'Autorità portuale; (iv) incompatibilità con il diritto dell'Unione (art. 30 TFUE - dazi o tasse di effetto equivalente; art. 107 TFUE - aiuti di Stato) e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso con riferimento ai motivi principali relativi alla natura tributaria e alla compatibilità con il diritto UE (la pronuncia dichiara infondate le doglianze indicate nei motivi n. 3, 5 e 6). La Corte ha ritenuto che le tasse di sbarco/imbarco e la tassa di ancoraggio costituiscono tributi (tasse) destinati a concorrere alla copertura dei costi del demanio portuale affidato alle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) e non corrispettivi per un servizio specifico erogato direttamente al singolo contribuente. La Corte ha inoltre escluso che tali tasse configurino dazi doganali o tasse di effetto equivalente vietate dall'art. 30 TFUE, perché applicate in modo generale e non discriminatorio tra merci nazionali e comunitarie. Quanto alla possibile qualificazione come aiuto di Stato (art. 107 TFUE), la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie complessiva e alla luce della funzione pubblicistica delle AdSP, non risultano sussistere i presupposti per affermare automaticamente aiuto di Stato: eventuali profili di aiuto potrebbero riguardare solo misure selettive che avvantaggino imprese concorrenti e non la generale contribuzione per funzioni pubbliche. La Corte ha altresì considerato irrilevante ai fini del giudizio la successiva riforma (art. 4‑bis d.l. n. 68/2022) che ha inciso sul regime fiscale delle AdSP a partire dal 2022. Per i restanti motivi la causa è stata rimessa alla sezione competente della Corte ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 986, legge n. 296/2006

    Considerata norma interpretativa (autentica) richiamata dalla giurisprudenza: ha contribuito alla qualificazione delle pretese come tasse dovute per merci imbarcate e sbarcate e per navi che compiono operazioni commerciali, estendendo l'ambito applicativo anche ad attività portuali fuori dal porto in senso stretto.

  • legge 28 gennaio 1994, n. 84 (art. 6 e art. 13)

    Definisce compiti e fonte delle entrate delle Autorità portuali/AdSP; norma chiave per ritenere le entrate (canoni, tasse su merci, tasse di ancoraggio) poste a contribuzione alle funzioni pubbliche e alla manutenzione e sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale.

  • decreto‑legge 16 giugno 2022, n. 68 (conv. l. 5 agosto 2022, n. 108) - art. 4‑bis/introduzione commi all'art.6 l.84/1994

    Ha qualificato le AdSP soggetti passivi IRES dal 2022 e ha distinto le attività economiche da quelle di pubblico potere; la Corte ha ritenuto che tale intervento non incida retroattivamente sulle pretese oggetto del giudizio e non modifica la valutazione delle obbligazioni pregresse oggetto di causa.

  • d.P.R. n. 43/1988 e r.d. 14 aprile 1910, n. 639

    Richiamati nella contestazione sulla legittimità dell'istituto dell'avviso di pagamento: la ricorrente sosteneva l'abrogazione o l'inapplicabilità dell'istituto, ma la decisione non ha ritenuto questi profili decisivi per rimuovere l'obbligo tributario contestato.

  • d.lgs. n. 46/1999

    Citato dalla ricorrente come possibile limite all'uso di atti di riscossione, senza però produrre esito favorevole alla censura nella decisione.

  • Decisione della Commissione UE 4.12.2020 (SA.38399)

    La Commissione ha ritenuto che alcune entrate dei porti (canoni, tasse su merci, ancoraggio) possano costituire corrispettivi e che l'esenzione IRES potesse configurare un aiuto distorsivo; la Corte però ha distinto la fattispecie italiana nella misura in cui le entrate sono destinate a funzioni pubbliche e non dimostra automaticamente la debenza o l'illegittimità del tributo nei confronti del terzo utilizzatore.

  • art. 30 TFUE

    La Corte ha escluso che le tasse contestate assumano la natura di dazi doganali o tasse di effetto equivalente vietate dall'art. 30 TFUE, perché applicate in modo generale e non discriminatorio tra merci importate e nazionali.

  • art. 107 TFUE

    La Corte ha ritenuto che l'eventuale profilo aiuto di Stato debba essere valutato con riguardo alla selettività e all'effetto di vantaggio verso imprese concorrenti; la sola esistenza di entrate destinate alle AdSP non comporta automaticamente aiuto di Stato.

  • Giurisprudenza CGUE (es. C‑34/01 e C‑38/01; C‑305/17; C‑46/76 e altri)

    Richiamate come precedenti utili a definire quando un prelievo pecuniario costituisce tassa di effetto equivalente o parte di un sistema generale di tributi interni: se un onere remunera un servizio effettivamente prestato oppure è applicato sistematicamente anche alle merci nazionali, non costituisce dazio equivalente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 2721/1997, 3612/1997, 1854/1998, 1931/1998, 20018/2017, 19638/2020)

    Utilizzata per affermare la qualificazione delle tasse portuali come tributi e per confermare che si tratta di contributi integrativi finalizzati al mantenimento delle funzioni pubbliche dell'autorità portuale, non di imposte doganali.

Massime di principio

  • Le tasse su merci sbarcate/imbarcate e la tassa di ancoraggio, se applicate in modo generale e destinate a finanziare funzioni pubbliche delle autorità portuali, sono da qualificare come tributi (tasse) e non come corrispettivi diretti per un servizio specifico al singolo utente.
  • Per essere considerate dazi doganali o tasse di effetto equivalente vietate dall'art. 30 TFUE, le prelevazioni devono avere un carattere discriminatorio o colpire le merci in ragione del loro attraversamento di frontiera; un'imposizione generalizzata per attività di porto non configura automaticamente un dazio.
  • La configurazione di aiuto di Stato (art. 107 TFUE) richiede la prova di un vantaggio selettivo a favore di imprese o operatori concorrenti; l'attribuzione di entrate alle AdSP per funzioni pubbliche non costituisce di per sé aiuto di Stato.
  • Le modifiche normative posteriori (es. interventi fiscali come il d.l. n. 68/2022) incidono sul regime per il futuro e non cancellano automaticamente le obbligazioni tributarie pregresse, salvo diversa previsione normativa.
  • Il giudice nazionale può rifiutare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE quando la questione non è rilevante per la decisione o è manifestamente chiara (acte clair); il rinvio è necessario solo se indispensabile per risolvere il caso concreto.

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