Cassazione Civile, Sentenza n. 28621/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di pagamento e cartelle esattoriali relativi a tasse portuali (tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e tassa di ancoraggio) relative agli anni 2004-2007 per operazioni effettuate presso il terminal marittimo di Porto Foxi. Contestazioni principali: (i) illegittimità dell'atto di riscossione (avviso di pagamento) e della sua base normativa; (ii) violazione del principio di non retroattività in relazione all'interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, co. 986, legge n. 296/2006; (iii) qualificazione delle somme come non tributarie o come corrispettivi per servizi resi dall'Autorità portuale; (iv) incompatibilità con il diritto dell'Unione (art. 30 TFUE - dazi o tasse di effetto equivalente; art. 107 TFUE - aiuti di Stato) e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso con riferimento ai motivi principali relativi alla natura tributaria e alla compatibilità con il diritto UE (la pronuncia dichiara infondate le doglianze indicate nei motivi n. 3, 5 e 6). La Corte ha ritenuto che le tasse di sbarco/imbarco e la tassa di ancoraggio costituiscono tributi (tasse) destinati a concorrere alla copertura dei costi del demanio portuale affidato alle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) e non corrispettivi per un servizio specifico erogato direttamente al singolo contribuente. La Corte ha inoltre escluso che tali tasse configurino dazi doganali o tasse di effetto equivalente vietate dall'art. 30 TFUE, perché applicate in modo generale e non discriminatorio tra merci nazionali e comunitarie. Quanto alla possibile qualificazione come aiuto di Stato (art. 107 TFUE), la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie complessiva e alla luce della funzione pubblicistica delle AdSP, non risultano sussistere i presupposti per affermare automaticamente aiuto di Stato: eventuali profili di aiuto potrebbero riguardare solo misure selettive che avvantaggino imprese concorrenti e non la generale contribuzione per funzioni pubbliche. La Corte ha altresì considerato irrilevante ai fini del giudizio la successiva riforma (art. 4‑bis d.l. n. 68/2022) che ha inciso sul regime fiscale delle AdSP a partire dal 2022. Per i restanti motivi la causa è stata rimessa alla sezione competente della Corte ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c.
Norme richiamate
art. 1, comma 986, legge n. 296/2006
Considerata norma interpretativa (autentica) richiamata dalla giurisprudenza: ha contribuito alla qualificazione delle pretese come tasse dovute per merci imbarcate e sbarcate e per navi che compiono operazioni commerciali, estendendo l'ambito applicativo anche ad attività portuali fuori dal porto in senso stretto.
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (art. 6 e art. 13)
Definisce compiti e fonte delle entrate delle Autorità portuali/AdSP; norma chiave per ritenere le entrate (canoni, tasse su merci, tasse di ancoraggio) poste a contribuzione alle funzioni pubbliche e alla manutenzione e sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale.
decreto‑legge 16 giugno 2022, n. 68 (conv. l. 5 agosto 2022, n. 108) - art. 4‑bis/introduzione commi all'art.6 l.84/1994
Ha qualificato le AdSP soggetti passivi IRES dal 2022 e ha distinto le attività economiche da quelle di pubblico potere; la Corte ha ritenuto che tale intervento non incida retroattivamente sulle pretese oggetto del giudizio e non modifica la valutazione delle obbligazioni pregresse oggetto di causa.
d.P.R. n. 43/1988 e r.d. 14 aprile 1910, n. 639
Richiamati nella contestazione sulla legittimità dell'istituto dell'avviso di pagamento: la ricorrente sosteneva l'abrogazione o l'inapplicabilità dell'istituto, ma la decisione non ha ritenuto questi profili decisivi per rimuovere l'obbligo tributario contestato.
d.lgs. n. 46/1999
Citato dalla ricorrente come possibile limite all'uso di atti di riscossione, senza però produrre esito favorevole alla censura nella decisione.
Decisione della Commissione UE 4.12.2020 (SA.38399)
La Commissione ha ritenuto che alcune entrate dei porti (canoni, tasse su merci, ancoraggio) possano costituire corrispettivi e che l'esenzione IRES potesse configurare un aiuto distorsivo; la Corte però ha distinto la fattispecie italiana nella misura in cui le entrate sono destinate a funzioni pubbliche e non dimostra automaticamente la debenza o l'illegittimità del tributo nei confronti del terzo utilizzatore.
art. 30 TFUE
La Corte ha escluso che le tasse contestate assumano la natura di dazi doganali o tasse di effetto equivalente vietate dall'art. 30 TFUE, perché applicate in modo generale e non discriminatorio tra merci importate e nazionali.
art. 107 TFUE
La Corte ha ritenuto che l'eventuale profilo aiuto di Stato debba essere valutato con riguardo alla selettività e all'effetto di vantaggio verso imprese concorrenti; la sola esistenza di entrate destinate alle AdSP non comporta automaticamente aiuto di Stato.
Giurisprudenza CGUE (es. C‑34/01 e C‑38/01; C‑305/17; C‑46/76 e altri)
Richiamate come precedenti utili a definire quando un prelievo pecuniario costituisce tassa di effetto equivalente o parte di un sistema generale di tributi interni: se un onere remunera un servizio effettivamente prestato oppure è applicato sistematicamente anche alle merci nazionali, non costituisce dazio equivalente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 2721/1997, 3612/1997, 1854/1998, 1931/1998, 20018/2017, 19638/2020)
Utilizzata per affermare la qualificazione delle tasse portuali come tributi e per confermare che si tratta di contributi integrativi finalizzati al mantenimento delle funzioni pubbliche dell'autorità portuale, non di imposte doganali.
Massime di principio
- Le tasse su merci sbarcate/imbarcate e la tassa di ancoraggio, se applicate in modo generale e destinate a finanziare funzioni pubbliche delle autorità portuali, sono da qualificare come tributi (tasse) e non come corrispettivi diretti per un servizio specifico al singolo utente.
- Per essere considerate dazi doganali o tasse di effetto equivalente vietate dall'art. 30 TFUE, le prelevazioni devono avere un carattere discriminatorio o colpire le merci in ragione del loro attraversamento di frontiera; un'imposizione generalizzata per attività di porto non configura automaticamente un dazio.
- La configurazione di aiuto di Stato (art. 107 TFUE) richiede la prova di un vantaggio selettivo a favore di imprese o operatori concorrenti; l'attribuzione di entrate alle AdSP per funzioni pubbliche non costituisce di per sé aiuto di Stato.
- Le modifiche normative posteriori (es. interventi fiscali come il d.l. n. 68/2022) incidono sul regime per il futuro e non cancellano automaticamente le obbligazioni tributarie pregresse, salvo diversa previsione normativa.
- Il giudice nazionale può rifiutare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE quando la questione non è rilevante per la decisione o è manifestamente chiara (acte clair); il rinvio è necessario solo se indispensabile per risolvere il caso concreto.
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