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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28562/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nel corso di un'esecuzione immobiliare il notaio delegato aveva incassato il prezzo di aggiudicazione su un conto personale senza versarlo alla procedura. Dopo la morte del notaio il giudice dell'esecuzione ha ordinato agli eredi (i ricorrenti) di restituire la somma maggiorata di interessi. Gli eredi hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; il Tribunale di Catania l'ha dichiarata inammissibile per difetto di interesse ritenendo l'atto del G.E. 'abnorme' e quindi privo di effetti lesivi. I ricorrenti hanno impugnato la decisione in Cassazione denunciando, tra l'altro, contraddittorietà della motivazione e errata esclusione dell'opponibilità dell'atto abnorme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti: ha ritenuto che, sebbene il giudice dell'esecuzione non possa normalmente emettere provvedimenti di condanna verso terzi estranei alla procedura, un ordine di pagamento diretto a specifici soggetti è comunque atto immediatamente lesivo e pertanto opponibile mediante opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) da chi abbia interesse. Ha censurato la contraddittorietà del Tribunale che aveva qualificato l'atto come 'abnorme' ma poi negato l'interesse all'opposizione. Ha però confermato che i nuovi motivi di opposizione introdotti solo nella fase di merito a cognizione piena sono inammissibili secondo la giurisprudenza consolidata. La sentenza di merito è cassata e rinviata al Tribunale di Catania per decidere nel merito i motivi tempestivamente dedotti nell'originaria opposizione; in Cassazione sono state inoltre compensate le spese e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi: la Corte chiarisce che un atto del giudice dell'esecuzione, pur 'abnorme', se immediatamente lesivo è opponibile ai sensi di questa norma da chi abbia interesse.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4)

    Norme che consentono il ricorso per cassazione per violazione di legge e per nullità della motivazione: sono state invocate per censurare la decisione del Tribunale (violazione di norme e contraddittorietà della motivazione).

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza (rilevanza del corretto contraddittorio e motivazione), la Corte ha valutato la coerenza logica della motivazione del Tribunale.

  • art. 132 c.p.c. comma II n.4

    Riferito nella contestazione di nullità sulla motivazione: la Corte ha esaminato la linearità e completezza della motivazione del giudice a fronte delle censure.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto ad un processo motivato e conforme ai princìpi costituzionali; la Corte ha rilevato la contraddittorietà della motivazione del Tribunale.

Massime di principio

  • Un atto emesso dal giudice dell'esecuzione che ordina il pagamento a soggetti terzi, pur essendo 'abnorme' rispetto ai poteri del G.E., è comunque un atto immediatamente lesivo e può essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi da chi abbia interesse.
  • L'opposizione agli atti esecutivi segue il suo regime ordinario: va proposta entro il termine perentorio previsto e l'oggetto del processo è limitato ai motivi effettivamente dedotti nell'atto di opposizione originario; nuovi motivi introdotti solo nella fase di merito a cognizione piena sono di regola inammissibili.
  • Se l'atto è affetto da nullità radicale che impedisce comunque determinati effetti, ciò non altera il regime ordinario dell'opposizione; tali effetti possono essere contestati anche in altre sedi e il giudice dell'esecuzione può revocare d'ufficio l'atto in ogni tempo.
  • Il giudice dell'esecuzione non ha normalmente poteri di cognizione per accertare posizioni soggettive di terzi né per emettere condanne verso estranei alla procedura; la pronuncia in tal senso è manifestamente illegittima ma resta comunque impugnabile dagli interessati.
  • La corte di merito deve motivare in modo non contraddittorio: non può qualificare un atto come 'abnorme' e poi escludere l'interesse all'impugnazione per la sua presunta inefficacia.

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