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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28614/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano che aveva accolto l'appello del contribuente e ritenuto che la nozione di "settore finanziario" contenuta nell'art. 33 del d.l. n. 78/2010 dovesse limitarsi agli intermediari finanziari disciplinati dal T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), escludendo quindi l'applicazione dell'addizionale del 10% ai compensi erogati da società (come Lazard s.r.l.) che svolgono attività di consulenza finanziaria. L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione di tale decisione sostenendo che la nozione di "settore finanziario" deve essere interpretata più ampiamente ai fini dell'art. 33.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo basato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 33 d.l. n. 78/2010. La Corte ha stabilito che la nozione di "settore finanziario" contenuta nell'art. 33 ha carattere generale e socio-economico e può comprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza o che non svolgano attività rivolta al pubblico, come le società di consulenza finanziaria, in quanto tali soggetti possono, tramite retribuzioni variabili, generare effetti economici potenzialmente distorsivi che la norma intende prevenire. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione. Sono inoltre compensate le spese del presente giudizio a carico della parte soccombente nella cassazione.

Norme richiamate

  • art. 33 d.l. n. 78 del 2010 (conv. in l. n. 122/2010)

    "in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento"

    La Corte interpreta la norma in senso ampio: "settore finanziario" è una clausola generale con valenza socio-economica che ricomprende anche soggetti non vigilati e soggetti che forniscono consulenza finanziaria, giustificata dalla funzione preventiva della norma volta a evitare effetti distorsivi legati a remunerazioni variabili.

  • art. 23, comma 50-bis, d.l. n. 98/2011 (conv. in l. n. 111/2011)

    "per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione"

    Chiarisce che l'addizionale si applica soltanto alla parte eccedente l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

  • Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993), titolo V, art. 106

    "soggetti operanti nel settore finanziario" (titolo V dedicato a tali soggetti) e riferimento all'"albo degli intermediari finanziari"

    La Corte precisa che, nonostante il titolo V del T.U.B. sia intitolato ai soggetti operanti nel settore finanziario e l'art. 106 disciplini l'albo degli intermediari, l'art. 33 non contiene un rinvio esplicito al T.U.B.; pertanto la nozione fiscale di "settore finanziario" non deve essere automaticamente ricondotta alla definizione contenuta nel T.U.B.

  • d.lgs. n. 141/2010 (modifiche al T.U.B.)

    La Corte rileva che il testo originario dell'art. 106 T.U.B. è stato modificato dal d.lgs. n. 141/2010; non è ammissibile cristallizzare una nozione desunta da testo originario ritenuto superato, né assumere che l'art. 33 rinviasse implicitamente a quella formulazione.

  • d.lgs. n. 87/1992

    La Corte osserva che il rinvio al d.lgs. n. 87/1992, propugnato dalla CTR, non trova fondamento nell'ordinamento rispetto all'interpretazione dell'art. 33.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 201 del 17 luglio 2014

    "in ragione del tasso di professionalità, della autonomia operativa, del potere decisionale di cui godono e dell'aspirazione a maggiori guadagni personali (per il legame tra l'andamento del titolo da un lato ed il riconoscimento e l'ammontare del beneficio correlato a dette forme di compenso dall'altro), sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria"

    La Corte costituzionale ha ritenuto legittima l'art. 33, delineando la categoria dei soggetti destinatari come quelli in grado — per professionalità e potere decisionale — di indurre attività speculative. La Cassazione richiama tale ragionamento per supportare la finalità preventiva della norma.

Massime di principio

  • La nozione di "settore finanziario" prevista dall'art. 33 d.l. n. 78/2010 va interpretata in senso ampio e socio-economico, non limitandosi alle sole categorie formalmente qualificate dal T.U.B.; includendo anche soggetti non vigilati che operano sulla scena finanziaria (es. società di consulenza finanziaria) se possono incidere sulla stabilità finanziaria tramite incentivazioni variabili.
  • In mancanza di un rinvio normativo espresso, non è corretto ridurre automaticamente la portata di una disposizione fiscale richiamando definizioni contenute in norme disciplinanti ambiti diversi (es. T.U.B.).
  • La natura preventiva e dissuasiva dell'art. 33 implica che per applicare l'addizionale non sia necessario provare che l'ente abbia effettivamente determinato effetti distorsivi; rileva la potenzialità di tali effetti connessa alla funzione e al contesto operativo del soggetto.
  • Per stabilire se una società rientra nel "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 occorre valutare l'effettiva attività economica svolta e la sua rilevanza sul mercato finanziario (ad es. consulenza finanziaria), non soltanto la presenza di iscrizioni o qualifiche ex lege.
  • Da un punto di vista processuale, decisioni di merito che hanno delimitato il campo di applicazione in modo restrittivo possono essere cassate se contrastano con l'interpretazione costituzionale e con la finalità normativa; la causa può essere rimessa al giudice di merito per nuovo esame alla luce del principio stabilito.

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