Cassazione Civile, Sentenza n. 28585/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso dell'addizionale regionale IRPEF pari al 10% ex art. 33 D.L. n. 78/2010 trattenuta nel 2013 su emolumenti variabili (bonus/stock options) da parte della sostituta d'imposta Lazard s.r.l. La controversia verteva sull'interpretazione dell'art. 33 (e della modifica introdotta dal D.L. 98/2011): se l'addizionale debba applicarsi sulla parte variabile della retribuzione eccedente la fissa indipendentemente dall'ampiezza del bonus, e se il presupposto soggettivo richieda che il datore di lavoro o il dirigente operino nel cosiddetto "settore finanziario" (con riguardo anche all'iscrizione nei registri della Banca d'Italia). L'Agenzia sosteneva una lettura estensiva comprensiva di società di consulenza finanziaria; il contribuente chiedeva il rimborso sostenendo che non sussistevano i requisiti per l'applicazione dell'addizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate. Le CC.TT. di merito avevano ritenuto sussistente l'obbligo di rimborso perché, in sintesi, (i) l'importo percepito non superava il triplo della retribuzione fissa (requisito oggettivo) e (ii) la società sostituta non ricadeva nel settore finanziario (requisito soggettivo), non essendo iscritta nell'albo previsto dall'art. 106 TUB. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su più ragioni autonome e che l'Agenzia non aveva censurato specificamente la motivazione relativa all'assenza del requisito soggettivo; tale omissione rendeva il ricorso inammissibile. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese (compensi Euro 2.500,00 oltre percentuale forfettaria 15% e esborsi Euro 200,00).
Norme richiamate
art. 33 D.L. n. 78/2010
Le Corti di merito hanno interpretato la norma nel senso che l'addizionale del 10% si applica con riguardo a emolumenti variabili dei dirigenti del settore finanziario solo se ricorrono requisiti oggettivi (il bonus eccede il triplo della retribuzione fissa) e soggettivi (il beneficiario/datore appartiene al settore finanziario). La Corte di cassazione non ha invece deciso sulla sostanza dell'interpretazione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni procedurali.
D.L. n. 98/2011 (modifica art. 33 D.L. 78/2010)
La modifica è stata considerata dalle parti e dalle corti nei termini di chiarimento/integrazione della disciplina, ma non ha permesso all'Agenzia di superare l'argomentazione della sentenza di merito non censurata in Cassazione.
art. 106 TUB
L'iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia è stata utilizzata come criterio probatorio per stabilire se la società sostituta (e quindi il relativo contesto soggettivo) possa essere ricondotta al settore finanziario; l'assenza di tale iscrizione è stata ritenuta indice della non appartenenza al settore finanziario.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma invocata dall'Agenzia come motivo di cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di interesse dato che non sono state impugnate tutte le ragioni autonome della sentenza impugnata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Citata relativamente all'esenzione/parzialità dell'onere delle spese per le amministrazioni pubbliche; la norma non è stata applicata in favore della ricorrente in ragione della sua soccombenza nonostante la prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Se una sentenza di merito si fonda su più ragioni autonome, chi impugna in Cassazione deve censurare tutte le ragioni decisive: l'omissione di contestare anche una sola motivazione autonoma rende il ricorso inammissibile.
- Per l'applicazione dell'addizionale del 10% ex art. 33 D.L. 78/2010 è necessario valutare sia il requisito oggettivo (se la retribuzione variabile supera il triplo della retribuzione fissa) sia il requisito soggettivo (se il percettore/datore opera nel settore finanziario). L'assenza di uno dei due può escludere l'imposizione.
- L'appartenenza del datore di lavoro o dell'ente al "settore finanziario" va dimostrata con elementi probatori rilevanti; l'iscrizione nei registri della Banca d'Italia (art. 106 TUB) è un elemento significativo per qualificare un soggetto come banca/ente finanziario.
- In sede di impugnazione sostanziale, oltre a discutere l'interpretazione normativa, è essenziale censurare tutte le alternative argomentative formulate dalla corte di merito e fornire evidenze sia giuridiche che fattuali per ciascun profilo.
- Prima di chiedere o opporsi a rimborsi fiscali su componenti retributive variabili, verificare e documentare sia il calcolo comparativo con la retribuzione fissa sia la qualificazione soggettiva del datore di lavoro rispetto al settore finanziario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28562/2023 del 13/10/2023
- Sentenza civile · 13 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28614/2023 del 13/10/2023
- Sentenza civile · 13 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28621/2023 del 13/10/2023
- Sentenza civile · 13 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28622/2023 del 13/10/2023
- Sentenza civile · 13 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28624/2023 del 13/10/2023
- Sentenza civile · 13 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28625/2023 del 13/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →