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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4189/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per ricettazione sostenendo che la corretta qualificazione giuridica del fatto doveva essere quella prevista dall'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. (detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni). Contestava in particolare la motivazione che aveva ritenuto decisiva la "stabilità" della detenzione del bene per escludere l'applicazione dell'art. 391-ter e qualificare il fatto come ricettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse fondato perché: (i) il ricorso per cassazione avverso accordo sulla pena è ammesso solo per errore manifesto di qualificazione giuridica; (ii) l'art. 391-ter prevede, al terzo comma, il reato proprio del detenuto che riceve o utilizza indebitamente un dispositivo idoneo alla comunicazione, ma contiene la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato"; (iii) se il dispositivo è stato introdotto abusivamente nell'istituto penitenziario da altri e il detenuto lo ha ricevuto, quella ricezione può integrare il reato di ricettazione (il bene è provento del delitto previsto dall'art. 391-ter, primo comma), e la ricettazione, ove più grave, prevale ai sensi della clausola di riserva. Pertanto la qualificazione come ricettazione non è manifestamente eccentrica rispetto al capo d'imputazione e la sentenza impugnata è stata confermata. Conseguentemente è stata confermata l'applicazione della pena pattuita: un anno e otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, nonché la condanna alle spese processuali ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); nel procedimento in esame la condanna è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione.

  • art. 391-ter cod. pen.

    "Fuori dei casi previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni ... Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni"

    La norma contiene una fattispecie comune (primo comma) e una fattispecie propria del detenuto (terzo comma). Il terzo comma punisce a titolo di dolo generico la semplice ricezione o detenzione del dispositivo. Tuttavia la clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato" rende sussidiaria questa fattispecie rispetto a reati più gravi (es. ricettazione), che prevalgono se integrati.

  • art. 391-bis cod. pen.

    Norma prevalente rispetto al primo comma dell'art. 391-ter per i casi specifici di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime 41-bis; l'art. 391-ter è sussidiario rispetto all'art. 391-bis.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione nella ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti; consente il ricorso limitatamente all'errore manifesto di qualificazione giuridica, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che riguarda la condanna alle spese processuali per il ricorso rigettato; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 173)

    Atto normativo che ha introdotto l'art. 391-ter nel codice penale al fine di contrastare l'introduzione e l'uso non autorizzato di dispositivi di comunicazione nelle carceri; la Corte richiama la ratio normativa e la struttura delle fattispecie previste.

Massime di principio

  • Il reato del detenuto che "riceve" o "utilizza" un dispositivo (art. 391-ter, terzo comma) è integrato dalla semplice ricezione o detenzione del dispositivo, anche senza prova di uso per comunicazioni.
  • La clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato" nel terzo comma dell'art. 391-ter rende la fattispecie sussidiaria: se emerge una fattispecie più grave (es. ricettazione), questa prevale e deve essere applicata.
  • Se il dispositivo è stato introdotto nell'istituto da altri e il detenuto lo riceve consapevolmente, la condotta del detenuto può costituire ricettazione perché il bene è provento di un delitto (art. 391-ter, primo comma), a meno che non si dimostri che il dispositivo non proviene da un reato.
  • In cassazione contro sentenza di patteggiamento l'impugnazione per errata qualificazione è ammessa solo per errore manifesto: non sono rilevabili questioni che richiedano accertamenti di fatto o valutazioni probatorie non immediate dal capo d'imputazione e dal dispositivo impugnato.
  • Per la difesa, per contrastare una qualificazione in ricettazione è utile dimostrare documentalmente o processualmente l'assenza della provenienza del bene da un reato, l'esistenza di un accordo preventivo con chi ha introdotto il dispositivo, o l'assenza della coscienza e volontà di riceverlo.
  • Per il pubblico ministero e il giudice, nella qualificazione occorre valutare se il bene sia "provento" di un reato e se la ricezione del detenuto sia autonoma o strettamente collegata alla condotta di terzi che hanno introdotto il dispositivo.

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