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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21168/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti avevano impugnato in cassazione la sentenza della CTR della Lombardia con sette motivi di ricorso, ma nel testo dell'ordinanza non sono riportati i contenuti specifici delle censure né la natura della pretesa tributaria originaria. Prima della decisione è stata depositata rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, con richiesta concorde di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dall'Agenzia delle entrate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese dell'intero processo in considerazione dell'accettazione della rinuncia e della espressa richiesta delle parti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ritenendo che la relativa misura sanzionatoria non sia estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la disposizione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di estensione oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando vi sia accettazione della rinuncia e concorde richiesta delle parti.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica analogicamente ai casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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