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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34848/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'ex coniuge per riscuotere somme asseritamente dovute dall'altro genitore a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia, riferite all'ultimo quinquennio. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo che il monitorio fosse inammissibile perché la pretesa era già assistita da un titolo esecutivo, costituito dal verbale di separazione consensuale omologato dal tribunale, idoneo anche all'iscrizione di ipoteca giudiziale; secondo lui, quindi, mancava l'interesse ad agire per ottenere un secondo titolo. Il tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto; la corte d'appello ha invece riformato in parte la decisione, ritenendo sussistente l'interesse ad agire per ottenere un titolo che quantificasse il credito in modo più preciso, tenendo conto di conversione in euro, interessi e rivalutazione ISTAT. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto violazione degli artt. 474, comma 2, n. 3, c.p.c. e 100 c.p.c., sostenendo che non esistesse utilità giuridica concreta nel munirsi di un secondo titolo quando già esisteva un titolo esecutivo idoneo a far valere il credito e a iscrivere ipoteca. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e difeso la tesi della necessità di un accertamento giudiziale per ottenere la quantificazione esatta del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso, cassato senza rinvio la sentenza d'appello e dichiarato inammissibile il ricorso alla tutela monitoria proposto dall'ex coniuge. Ha ritenuto che, nel caso concreto, non vi fosse un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per conseguire un secondo titolo esecutivo, perché il credito era già fondato su un titolo omologato che lo prevedeva e nulla di nuovo veniva aggiunto dal decreto ingiuntivo rispetto all'originario titolo; le contestazioni sul parziale adempimento e sulle somme dovute potevano essere fatte valere in sede di opposizione o esecutiva, ma non giustificavano la proposizione del monitorio. Le spese sono state poste a carico della resistente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza per violazione di legge.

  • art. 474, comma 2, n. 3 c.c.

    La Corte lo richiama nel motivo, ma il punto decisivo è che il titolo esecutivo già esistente rendeva superflua la domanda monitoria nel caso concreto.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire è il limite decisivo: il secondo titolo è ammissibile solo se apporta un'utilità concreta e non meramente teorica al creditore.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato dalla corte d'appello in relazione al decorso del tempo rispetto al titolo originario, ma la cassazione non ne fa il fondamento decisivo della decisione.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato in funzione di parametro dell'abuso del diritto e del processo.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in funzione di parametro dell'abuso del diritto e del processo.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Disposta l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Non esiste nell'ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi: il creditore già munito di un titolo può, in astratto, conseguirne un secondo, purché non sia precluso da altri principi dell'ordinamento.
  • La possibilità di ottenere un secondo titolo esecutivo è subordinata al rispetto del principio di consumazione dell'azione e del divieto di ne bis in idem, all'esistenza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e all'assenza di abuso del diritto o del processo.
  • L'interesse ad agire manca quando il secondo titolo non aggiunge alcuna maggiore tutela, garanzia o vantaggio giuridico rispetto al titolo già esistente; in tal caso la domanda monitoria è inammissibile.
  • Quando il titolo originario è già idoneo a fondare l'esecuzione e, se del caso, l'iscrizione di ipoteca giudiziale, la ricerca di un ulteriore accertamento giudiziale sulla medesima pretesa è ingiustificata se serve soltanto a ribadire o quantificare un credito già azionabile.
  • Le contestazioni del debitore sulla quantificazione, sul parziale adempimento o su singole voci del credito non bastano, da sole, a fondare l'interesse a un nuovo titolo se non vi è una reale necessità di ulteriore accertamento di cognizione piena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaAbuso del dirittoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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