Cassazione Penale, Sentenza n. 365/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che aveva concesso la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis ord. pen., censurando la decisione per carenza e insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Il ricorso sostiene che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente gli elementi concreti della situazione, in particolare il peso dei precedenti penali e la pericolosità del condannato, limitandosi a rilevare genericamente che i precedenti erano risalenti e che non risultavano condotte penalmente rilevanti dal 2018 alla detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza di motivazione. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenga osservazioni generiche senza una compiuta descrizione e disamina dei precedenti penali dell'interessato e senza un percorso argomentativo che spieghi perché il decorso del tempo abbia bilanciato il peso degli elementi sfavorevoli. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo esame conforme ai principi di motivazione richiesti.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, ordinamento penitenziario
Norma invocata per la concessione della detenzione domiciliare; la Corte richiede che la concessione sia fondata su una motivazione che dimostri la valutazione degli elementi necessari per un giudizio prognostico favorevole.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento del gravame per insufficienza di motivazione; la Corte utilizza tale previsione per esaminare se la decisione di merito abbia adeguatamente motivato il giudizio prognostico.
Cass. Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 (Angilletta)
Giurisprudenza che sancisce l'obbligo del giudice di fondare la decisione sulle misure alternative su un trattamento individualizzato e su un esame scientifico della personalità, con motivazione che consideri tutti gli elementi di legge.
Cass. Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013 (Barilà)
Principio secondo cui la presenza di specifici e numerosi precedenti e di pendenze giudiziarie può giustificare un giudizio prognostico negativo sulla concessione di misure alternative.
Cass. Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000 (Buoncristiano)
Conferma che sono necessari elementi positivi a supporto della previsione di esito favorevole delle misure alternative; la sola assenza di indicazioni negative non è sufficiente.
Massime di principio
- La concessione di misure alternative alla detenzione richiede una motivazione dettagliata e specifica che dimostri l'esame degli elementi previsti dalla legge e il trattamento individualizzato della personalità del condannato.
- Il giudice deve descrivere e valutare compiutamente i precedenti penali e le pendenze, esplicitando come e perché eventuali elementi positivi (es. decorso del tempo senza nuove condotte) bilancino gli elementi negativi.
- In sede di legittimità non si può sostituire il giudizio del merito ma si può censurare l'insufficienza, illogicità o incompletezza della motivazione; decisioni con argomentazioni generiche possono essere annullate e rinviate.
- La semplice assenza di comportamenti penalmente rilevanti in un periodo successivo non è di per sé sufficiente a giustificare la misura alternativa senza una puntuale valutazione dei precedenti.
- Se la motivazione non mostra un percorso logico-argomentativo adeguato e riferimenti oggettivi che giustifichino la concessione, la Corte di legittimità può rimandare il caso al giudice di merito per un nuovo esame.
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