Cassazione Civile, Ordinanza n. 19763/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti nei confronti della società datrice di lavoro, con cui chiedevano che fosse dichiarata la nullità di alcune previsioni del CCNL del 16.4.2003 e dell'Accordo del 1.3.2006, nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Milano aveva confermato la decisione, accertando il diritto dei lavoratori al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata durante l'apprendistato nel calcolo degli incrementi retributivi. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel testo disponibile non sono riportati i singoli contenuti di tali motivi; risulta invece che, nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dai controricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, regolarmente accettata dai controricorrenti con procura speciale, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il fatto che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, si riferisce solo ai casi di rigetto o inammissibilità e non anche all'estinzione.
Norme richiamate
comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza
norma processuale richiamata per dare conto della regolare interlocuzione camerale nel giudizio di legittimità.
condizioni previste dall'art. 390 cpc
la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc
in caso di estinzione del giudizio di cassazione, la Corte può non provvedere sulle spese.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il ricorso si estingue per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte munita di procura speciale, comporta l'estinzione del processo di legittimità.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso per cassazione non si applica nei casi di estinzione del processo, ma soltanto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte può disporre la non regolamentazione delle spese, in assenza di ulteriori statuizioni necessarie.
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