Cassazione Penale, Ordinanza n. 12795/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di bancarotta semplice previsto dall'art. 217, comma 2, legge fallimentare, in relazione a fatti commessi a Bologna il 17 gennaio 2017. In cassazione il difensore proponeva un solo motivo, denunciando vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di legittimità ha rilevato che il motivo era inammissibile perché riproponeva una censura già originariamente inammissibile in appello, essendo il corrispondente motivo di gravame del tutto generico e privo di specifici elementi positivamente valutabili a sostegno della richiesta di attenuanti.
Norme richiamate
Indica il titolo di reato oggetto della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a registrare la condanna pregressa.
Le attenuanti generiche non possono essere lamentate in cassazione quando la doglianza di appello sia stata originariamente generica e priva di specifici elementi di supporto; il vizio di motivazione dedotto sul diniego è quindi inammissibile.
È il fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri il diniego delle attenuanti generiche quando la corrispondente richiesta in appello fosse formulata in modo del tutto generico e senza allegare elementi specifici valutabili.
- La censura in cassazione non può sanare un motivo di appello originariamente inammissibile per genericità: il controllo di legittimità presuppone che la questione sia stata dedotta in modo rituale e specifico nel grado precedente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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