Cassazione Civile, Ordinanza n. 39037/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un atto di compravendita immobiliare stipulato tra un soggetto poi deceduto e la controparte avente ad oggetto la metà di una casa e del terreno in Avegno. Gli eredi legittimari del de cuius hanno agito sostenendo che la vendita fosse simulata e che in realtà celasse una donazione, con conseguente lesione della loro quota di legittima. Il Tribunale ha accolto la domanda, valorizzando plurimi indizi: convivenza delle parti nell'immobile, assenza di redditi della acquirente, prezzo dichiarato irrisorio, presenza di due testimoni al rogito. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ribadendo la simulazione assoluta/relativa in chiave di donazione dissimulata e la lesione della riserva ereditaria. In cassazione la soccombente ha proposto tre motivi: 1) nullità della notifica dell'atto di citazione ex art. 140 c.p.c. per mancato accertamento dell'affissione dell'avviso di deposito; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che il Tribunale non dovesse ripetere in sentenza quanto già deciso con ordinanza sulla nullità della notifica, con asserita omessa motivazione sull'eccezione; 3) vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione presuntiva dei giudici di merito su prezzo, diritto di abitazione, testimoni, condizioni reddituali e criterio di stima dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i primi due motivi perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente sull'eccezione di nullità della notificazione; ha inoltre chiarito che un'ordinanza interlocutoria non preclude la decisione finale né esonera il giudice dall'obbligo di motivare, ma nel caso concreto la Corte territoriale aveva comunque accertato il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. mediante le cartoline prodotte. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto legittimo l'uso di presunzioni gravi, precise e concordanti per provare la simulazione del contratto in una causa promossa da terzi estranei al negozio, osservando che la censura mirava solo a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione eseguita con tale modalità richiede il compimento di tutte le formalità previste; la relata dell'ufficiale giudiziario fa fede fino a querela di falso se dà atto specificamente degli adempimenti svolti.
La motivazione della sentenza deve contenere le ragioni della decisione; il fatto che su una questione sia stata resa un'ordinanza interlocutoria non esonera il giudice dal motivare nella decisione finale, anche se può richiamare il contenuto del precedente provvedimento.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda la censura; in difetto, la doglianza è inidonea a contrastare l'accertamento compiuto dalla sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non consente in cassazione di rivalutare la correttezza logica dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito, quando la motivazione sia sorretta da un ragionamento non apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Serve come parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando la simulazione di una compravendita immobiliare è dedotta da terzi estranei al negozio, il giudice di merito può fondare la decisione su una pluralità di indizi, purché valutati globalmente e convergenti secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit.
- La prova presuntiva della simulazione può desumersi da elementi quali la convivenza delle parti nell'immobile dopo l'atto, l'incongruità del prezzo, la persistente disponibilità economica del venditore, la mancanza di redditi dell'acquirente e altri comportamenti incompatibili con una reale compravendita.
- In cassazione non è consentita una mera rilettura alternativa del compendio istruttorio: il sindacato è limitato alla tenuta логica e giuridica della motivazione, non alla sostituzione del giudizio di merito con una diversa valutazione delle prove.
- Un'ordinanza interlocutoria emessa nel corso del giudizio non ha efficacia preclusiva sulla decisione finale; il giudice deve comunque pronunciarsi in sentenza sui punti controversi, potendo però anche richiamare per relationem le ragioni già espresse in precedenza.
- In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., la validità dipende dalla prova del compimento di tutte le formalità previste; se la relata ne dà specifico conto, la contestazione del destinatario sul mancato rinvenimento dell'avviso non basta, da sola, a infirmare la notificazione.
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