Cassazione Penale, Ordinanza n. 31155/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro, ma l'importo non è indicato nel testo fornito. Non risultano nel brano altre statuizioni sul merito della responsabilità, se non il richiamo alla valutazione di merito già compiuta in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Dal testo emerge che il primo motivo riguardava la sussistenza del dolo: la Corte lo qualifica come censura di fatto, formulata in modo generico e non confrontata con la specifica e ampia valutazione svolta dal giudice di merito. Il secondo motivo atteneva al giudizio di bilanciamento delle circostanze: anche qui la censura è ritenuta generica, perché diretta in sostanza a contestare l'esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito, fondati sulla negativa personalità del ricorrente e sulla gravità del reato. Il testo non indica il reato contestato né ulteriori dettagli fattuali della vicenda.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può risolversi in una generica riproposizione di questioni di fatto né in una censura apodittica del ragionamento del giudice di merito; la doglianza deve confrontarsi con la motivazione impugnata.
Il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo con motivazione specifica e non meramente generica.
Il bilanciamento tra circostanze è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che può valorizzare elementi quali la personalità negativa dell'imputato e la gravità del reato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche in fatto senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione relativa alla sussistenza del dolo deve indicare specificamente quali passaggi della motivazione sarebbero erronei o illogici; non è sufficiente una mera divergenza valutativa rispetto al giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità sul giudizio di bilanciamento delle circostanze non può trasformarsi in un riesame del merito, poiché tale apprezzamento appartiene al potere discrezionale del giudice di merito se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- La valorizzazione della personalità negativa dell'imputato e della gravità del fatto costituisce motivazione idonea a sorreggere il diniego di un diverso bilanciamento delle circostanze, salvo vizi specifici deducibili nei limiti del giudizio di legittimità.
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