Cassazione Penale, Ordinanza n. 09537/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p. per due di loro, aveva confermato la responsabilità già affermata dal Tribunale. La vicenda riguardava un'associazione finalizzata all'importazione e al traffico di sostanze stupefacenti: per due imputati erano contestati episodi di detenzione e cessione di droga; per il terzo, invece, una serie di falsità ideologiche consistite nell'indurre pubblici ufficiali a intestare autovetture a soggetti diversi dal reale acquirente, auto utilizzate da persone operanti nel traffico di stupefacenti. I primi due ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, la violazione dell'art. 599-bis, comma 3, c.p.p., lamentando che la Corte d'appello non avrebbe dovuto recepire il concordato perché la pena sarebbe stata sproporzionata e, per uno di essi, perché non sarebbe stata originariamente contestata la fattispecie associativa. Il terzo ricorrente ha censurato la valutazione probatoria sulla sua qualità di prestanome, sostenendo che gli elementi fossero solo indiziari e che non fosse dimostrato il collegamento di tutte le autovetture a soggetti dediti allo spaccio; con il secondo motivo ha lamentato l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando incensuratezza, tempo trascorso e asserita disparità di trattamento rispetto a un coimputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per i due imputati che avevano aderito al concordato in appello, il motivo è stato ritenuto non consentito perché, nella tipologia di decisione resa, il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge nella determinazione della pena e non per contestarne la sproporzione. Per il terzo imputato, il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché volto a una nuova valutazione del compendio probatorio e a riproporre censure già disattese in appello, mentre il secondo è stato ritenuto inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche, già motivati in modo sufficiente dai giudici di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata come base del capo associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; la Corte ne dà atto solo come titolo di imputazione confermato in fatto dai giudici di merito
l'impugnazione della decisione resa a seguito di concordato in appello è consentita solo per violazione di legge sulla pena, non per contestarne la mera sproporzione
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
sent. Corte cost. n. 86 del 13 giugno 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello, la censura è ammissibile solo se denuncia una violazione di legge nella determinazione della pena; non è invece consentito lamentare in via diretta la sola sproporzione del trattamento sanzionatorio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando le censure ripropongono questioni già esaminate e disattese con motivazione non illogica dai giudici di merito.
- Le doglianze sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche non sono scrutinabili in cassazione quando la sentenza impugnata abbia dato conto, in modo sufficiente, degli elementi valorizzati dal giudice di merito, quali intensità del dolo, serialità della condotta, capacità a delinquere e mancanza di resipiscenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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