Cassazione Civile, Ordinanza n. 01290/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi sulla transazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (subappaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di subappalto tra due società. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda di una parte, diretta ad ottenere l'accertamento negativo di un credito, e aveva accolto la domanda riconvenzionale dell'altra parte per il pagamento di Euro 11.570. In appello, la decisione è stata riformata: la corte territoriale ha ritenuto che una nota di credito con importo ridotto (Euro 5.893,65) fosse il risultato di un accordo transattivo desumibile da elementi oggettivi, in particolare dallo sconto complessivo praticato e dal fatto che alcune prestazioni successive (pulizia vetri e pozzo luce) erano state comunque riconosciute a pagamento. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1967 c.c., sostenendo che la transazione deve essere provata per iscritto e che nella specie non esisteva alcun atto transattivo, mentre la corte d'appello aveva in realtà fondato la decisione su una presunzione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2729 c.c., assumendo che la presunzione semplice utilizzata dal giudice di merito non aveva i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti fondati: ha ricordato che la transazione presuppone una res dubia e reciproche concessioni, e che la prova può risultare anche da documenti unilateralmente sottoscritti solo se vi sia un consenso tacito ma univoco desumibile dall'attuazione integrale dei patti. Nel caso concreto, però, la sentenza impugnata aveva ipotizzato l'accordo senza individuare la res dubia, senza spiegare le reciproche concessioni e senza accertare un'effettiva accettazione tacita, costruendo l'esistenza della transazione su una mera supposizione fondata su una presunzione semplice non idonea a provarla.
Norme richiamate
è richiamato come parametro per denunciare la violazione di legge in cassazione
la transazione richiede forma scritta ai fini probatori; la sua esistenza non può essere affermata senza idoneo supporto probatorio
la presunzione semplice è ammissibile solo se fondata su fatti gravi, precisi e concordanti; non può sorreggere una mera supposizione
la forma scritta assume rilievo diverso solo quando la transazione riguardi rapporti per i quali la legge prescrive tale forma
è richiamato anche per la censura di falsa applicazione della norma sulla presunzione
Massime di principio
- La transazione presuppone la sussistenza di una res dubia, cioè di un rapporto o di una lite oggettivamente o soggettivamente incerta tra le parti, e deve essere finalizzata alla composizione di quella lite mediante reciproche concessioni.
- Per provare una transazione non basta richiamare elementi indiziari generici: occorre individuare con chiarezza la lite originaria e le concessioni reciproche che abbiano condotto al quid medium concordato.
- La forma scritta della transazione ha normalmente funzione probatoria; il contratto può risultare anche da un documento sottoscritto da una sola parte solo se il consenso dell'altra parte sia desumibile in modo univoco da comportamenti concludenti e dall'esecuzione integrale dei patti.
- Una presunzione semplice non può supplire alla mancanza di prova della transazione quando sia costruita su un ragionamento meramente congetturale e non su fatti dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
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