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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47344/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra due condanne (Tribunale di Rimini 23/11/2002: mesi 8 di reclusione e euro 1.400 di multa; Corte d'appello di Bologna 26/10/2012: anni 4 mesi 8 di reclusione e euro 20.000 di multa). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 81 c.p. e dell'art. 657 c.p.p. e del divieto di reformatio in peius, sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva errato nel calcolo della pena da espiare: il criterio adottato aveva applicato l'aumento per continuazione sulla pena residua invece che sulla pena inflitta "a monte" e non aveva tenuto correttamente conto delle pene già espiate e dei residui per ogni titolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì per nuovo giudizio. Il motivo dell'annullamento è l'erroneo principio applicato in esecuzione: la continuazione e l'unificazione sanzionatoria devono operare sulla pena inflitta originariamente per ciascun reato e non direttamente sulla pena residua già determinata in fase esecutiva; di conseguenza la determinazione della pena complessiva deve essere rideterminata.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento al principio di continuazione e alla modalità di unificazione sanzionatoria: l'aumento per continuazione deve essere calcolato sulla pena inflitta a monte per i singoli reati e non sulla sola pena residua risultante dall'esecuzione

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto della determinazione della pena in fase esecutiva e delle impugnazioni dei provvedimenti dell'esecuzione

  • divieto di reformatio in peius

    Principio richiamato nel motivo di doglianza: il miglioramento o peggioramento della posizione dell'imputato in sede di riesame non deve tradursi in un aggravamento vietato; la Corte ha evitato di confermare un calcolo che avrebbe potuto alterare indebitamente la posizione dell'imputato

Massime di principio

  • La continuazione può essere applicata anche in fase esecutiva, ma l'unificazione sanzionatoria deve essere operata sulle pene originariamente inflitte per ciascun reato (pena "a monte"), non semplicemente sulle residue risultanze esecutive.
  • Per determinare la pena complessiva da eseguire è corretto prima sommare e unificare le pene inflitte e poi calcolare gli effetti del presofferto, dell'indulto e dei benefici; non si deve applicare l'aumento per continuazione direttamente sulla sola pena residua già computata in sede esecutiva.
  • Se una delle pene è stata integralmente eseguita, essa perde autonomia sanzionatoria ma resta comunque rilevante ai fini del calcolo della continuazione, che va fatta sul piano delle pene inflitte originarie e quindi solo successivamente si valuta il residuo da espiare.
  • Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare le pene, deve motivare in modo chiaro il criterio seguito (pena base, aumento per continuazione, calcolo del presofferto e delle riduzioni) per evitare violazioni di legge e contestazioni per cassazione.
  • In presenza di nuovi atti di cumulo o di documentazione esecutiva sopravvenuta, il giudice deve tenerne conto rideterminando la pena secondo i principi sopra indicati; il ricorso in Cassazione è fondato se si riscontra che l'aumento è stato applicato impropriamente sulla pena residua anziché sulla pena inflitta originariamente.

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