Cassazione Penale, Sentenza n. 47344/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra due condanne (Tribunale di Rimini 23/11/2002: mesi 8 di reclusione e euro 1.400 di multa; Corte d'appello di Bologna 26/10/2012: anni 4 mesi 8 di reclusione e euro 20.000 di multa). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 81 c.p. e dell'art. 657 c.p.p. e del divieto di reformatio in peius, sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva errato nel calcolo della pena da espiare: il criterio adottato aveva applicato l'aumento per continuazione sulla pena residua invece che sulla pena inflitta "a monte" e non aveva tenuto correttamente conto delle pene già espiate e dei residui per ogni titolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì per nuovo giudizio. Il motivo dell'annullamento è l'erroneo principio applicato in esecuzione: la continuazione e l'unificazione sanzionatoria devono operare sulla pena inflitta originariamente per ciascun reato e non direttamente sulla pena residua già determinata in fase esecutiva; di conseguenza la determinazione della pena complessiva deve essere rideterminata.
Norme richiamate
Riferimento al principio di continuazione e alla modalità di unificazione sanzionatoria: l'aumento per continuazione deve essere calcolato sulla pena inflitta a monte per i singoli reati e non sulla sola pena residua risultante dall'esecuzione
Norma richiamata nel contesto della determinazione della pena in fase esecutiva e delle impugnazioni dei provvedimenti dell'esecuzione
divieto di reformatio in peius
Principio richiamato nel motivo di doglianza: il miglioramento o peggioramento della posizione dell'imputato in sede di riesame non deve tradursi in un aggravamento vietato; la Corte ha evitato di confermare un calcolo che avrebbe potuto alterare indebitamente la posizione dell'imputato
Massime di principio
- La continuazione può essere applicata anche in fase esecutiva, ma l'unificazione sanzionatoria deve essere operata sulle pene originariamente inflitte per ciascun reato (pena "a monte"), non semplicemente sulle residue risultanze esecutive.
- Per determinare la pena complessiva da eseguire è corretto prima sommare e unificare le pene inflitte e poi calcolare gli effetti del presofferto, dell'indulto e dei benefici; non si deve applicare l'aumento per continuazione direttamente sulla sola pena residua già computata in sede esecutiva.
- Se una delle pene è stata integralmente eseguita, essa perde autonomia sanzionatoria ma resta comunque rilevante ai fini del calcolo della continuazione, che va fatta sul piano delle pene inflitte originarie e quindi solo successivamente si valuta il residuo da espiare.
- Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare le pene, deve motivare in modo chiaro il criterio seguito (pena base, aumento per continuazione, calcolo del presofferto e delle riduzioni) per evitare violazioni di legge e contestazioni per cassazione.
- In presenza di nuovi atti di cumulo o di documentazione esecutiva sopravvenuta, il giudice deve tenerne conto rideterminando la pena secondo i principi sopra indicati; il ricorso in Cassazione è fondato se si riscontra che l'aumento è stato applicato impropriamente sulla pena residua anziché sulla pena inflitta originariamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47184/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47185/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47186/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47187/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47188/2022 del 14/12/2022
- Sentenza penale · 14 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47190/2022 del 14/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →