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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28503/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da azioni revocatorie e di inefficacia promosse dal fallimento di una società nei confronti di una banca per alcuni pagamenti eseguiti dalla fallita e, in manleva, nei confronti dei fideiussori della società. Il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia di alcuni pagamenti e aveva revocato ulteriori pagamenti, condannando la banca alla restituzione delle somme e i fideiussori a tenerla indenne. La Corte d'appello ha rigettato l'appello dei fideiussori. In cassazione questi ultimi hanno proposto sei motivi, denunciando violazioni di norme sostanziali e processuali relative a: pagamento in estinzione dell'obbligazione e presunzioni, onere della prova, preclusioni e poteri del giudice, disciplina fallimentare delle revocatorie e dell'inefficacia degli atti, clausole vessatorie con riferimento alla reviviscenza delle fideiussioni, e normativa antitrust. Tuttavia, prima dell'esame dei motivi, è stata depositata una rinuncia congiunta al ricorso, fondata sull'avvenuta transazione della lite e sul venir meno dell'interesse alla decisione.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché le parti hanno depositato un atto di rinuncia congiunta, dando atto dell'intervenuta transazione della controversia e della conseguente cessazione dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di cassazione sono state compensate come concordato tra le parti. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la sostanziale carenza di interesse alla prosecuzione della lite.

Norme richiamate

  • art. 167 l.fall.

    richiamato in relazione alla declaratoria di inefficacia di alcuni pagamenti effettuati dalla fallita

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    richiamato come base della revocatoria di un pagamento di cambiale agraria

  • art. 66 l.fall.

    richiamato come base della revocatoria di ulteriori pagamenti

  • art. 1237, comma 1, c.c.

    invocato nei motivi di ricorso in tema di estinzione o regole del pagamento, ma non esaminato nel merito

  • art. 2728, comma 1, c.c.

    invocato nei motivi di ricorso in tema di presunzioni, ma non esaminato nel merito

  • art. 45 r.d. 1669/33

    invocato nei motivi di ricorso, senza decisione sul merito

  • art. 345 c.p.c.

    invocato nei motivi di ricorso in tema di preclusioni in appello, senza esame nel merito

  • art. 2697 c.c.

    invocato nei motivi di ricorso sull'onere della prova, senza esame nel merito

  • art. 25 Cost.

    invocato nei motivi di ricorso, senza esame nel merito

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato nei motivi di ricorso sulla motivazione, senza esame nel merito

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nei motivi di ricorso, senza esame nel merito

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nei motivi di ricorso, senza esame nel merito

  • art. 69 bis l.fall.

    invocato nei motivi di ricorso, senza esame nel merito

  • art. 168 l.fall.

    invocato nei motivi di ricorso, senza esame nel merito

  • art. 184 l.fall.

    invocato nei motivi di ricorso, senza esame nel merito

  • art. 2 l. 287/1990

    invocato nei motivi di ricorso in tema di clausole anticoncorrenziali o vessatorie, senza esame nel merito

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una transazione della controversia e le parti dichiarano congiuntamente di non avere più interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire o a proseguire il giudizio.
  • La rinuncia congiunta al ricorso e la cessazione della materia del contendere impediscono l'esame dei motivi di impugnazione, rendendo irrilevanti le questioni di merito dedotte.
  • In presenza di accordo transattivo tra le parti, la regolazione delle spese può essere disposta in conformità a quanto convenuto, e può escludersi il raddoppio del contributo unificato quando la prosecuzione del giudizio risulti priva di concreto interesse.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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