Cassazione Civile, Ordinanza n. 21790/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento catastale con cui l’Amministrazione ha rideterminato classamento e rendita di due aree scoperte di un complesso interportuale: una area asfaltata e servita da raccordi stradali adibita al carico/scarico e movimentazione merci, e una area destinata allo stoccaggio merci. La società ha impugnato gli avvisi e la CTR della Toscana ha accolto l’impugnazione ritenendo applicabile la categoria E/1, sul presupposto che mancassero autonomia funzionale e autonomia reddituale delle aree rispetto al complesso interportuale. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 61 e ss. del d.P.R. 1142/1949 e dell’art. 2, commi 40 e 41, d.l. 262/2006 conv. in l. 286/2006, sostenendo che possono essere considerate strumentali alla categoria E solo le aree utilizzate esclusivamente per l’erogazione del servizio pubblico di trasporto e che, comunque, le aree destinate a magazzino e stoccaggio merci non presentano i requisiti per l’inquadramento nella categoria E/1.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, ai fini del classamento nella categoria E/1, non basta l’assenza di autonomia funzionale e reddituale, ma è necessario anche che il bene sia strumentale al servizio pubblico. Ha quindi distinto gli spazi di sosta dei veicoli al servizio pubblico o del personale, che possono essere funzionali alla destinazione interportuale, dalle aree di magazzino e deposito/stoccaggio container o merci, che invece svolgono attività secondo parametri economico-imprenditoriali e non sono funzionali a esigenze di mobilità generale della collettività. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Viene invocato quale norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.
art. 2, commi 40 e 41, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad usi diversi, se presentano autonomia funzionale e reddituale.
artt. 6 e 61 e ss. del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142
Richiamati per la disciplina del classamento catastale e per il coordinamento con i criteri di individuazione delle unità immobiliari ai fini della categoria catastale.
art. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato nel combinato disposto con il d.P.R. 1142/1949 per la disciplina del classamento catastale.
Massime di principio
- Ai fini del classamento nella categoria catastale E/1 non è sufficiente che l’immobile o la porzione di immobile sia privo di autonomia funzionale e reddituale: occorre anche che esso sia effettivamente strumentale al servizio pubblico.
- Le aree o i cespiti destinati a magazzino, deposito o stoccaggio di merci, quando operano secondo parametri economico-imprenditoriali, non rientrano nella categoria E solo perché inseriti in un complesso destinato anche a finalità di pubblico interesse.
- Nel classamento catastale rileva la concreta funzione svolta dal bene e la sua attitudine a produrre reddito autonomo, non la mera collocazione all’interno di una struttura con finalità pubblicistiche.
- L’eventuale destinazione del cespite anche ad attività di pubblico interesse non è decisiva se l’immobile è in concreto utilizzato per attività industriali o commerciali secondo logiche imprenditoriali.
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