Cassazione Penale, Sentenza n. 11767/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato le condanne per estorsione (capo 1, artt. 110, 629, comma 2 c.p.), lamentando: 1) violazione di legge e applicazione errata dell'art. 603 c.p.p. per mancata acquisizione di documentazione (contratto di guardiania) ritenuta decisiva; 2) travisamento della prova e vizio di motivazione relativamente all'interpretazione delle intercettazioni telefoniche e al ruolo attribuito a ciascun imputato (in particolare contestazione che Russo avrebbe imposto il prezzo e ricevuto somme); 3) mancanza di prova della minaccia e del dolo richiesti dall'art. 629 c.p.; 4) violazione del principio di correlazione (art. 521 c.p.p.) per alterazione del profitto contestato rispetto all'imputazione originaria; 5) censure sulla valutazione della partecipazione di Lanza e Piserchia (marginalità/solidarietà umana) e sulla dosimetria della pena (artt. 132, 133, 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e per riproposizione di censure già valutate in appello (reiterazione del merito). Ha richiamato i principi sulla specificità dell'impugnazione, la limitata sindacabilità in Cassazione delle valutazioni di merito (anche in presenza di "doppia conforme" tra primo e secondo grado) e i requisiti per il vizio di travisamento della prova. Di conseguenza le condanne ritenute definitive in appello restano confermate (confermata la rideterminazione della pena per Lanza già operata in appello).
Norme richiamate
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la sentenza analizza ruoli e contributi dei vari concorrenti per valutare responsabilità penale comune.
Norma sull'estorsione: la Corte valuta la presenza degli elementi costitutivi (minaccia/violenza, profitto ingiusto, dolo) ritenendo che gli elementi probatori (intercettazioni, testimonianze, riscontri investigativi) dimostrino la fattispecie.
Regola l'integrazione istruttoria in appello: la Corte ricorda che nel rito abbreviato d'appello la parte non ha diritto automatico ad acquisire nuova prova, essendo l'integrazione consentita solo entro i limiti della assoluta necessità e discrezionalità del giudice.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte specifica che non sussiste violazione se la sentenza riformula o precisa ruoli e circostanze in modo coerente con gli elementi emersi in istruttoria e purché gli elementi essenziali dell'imputazione restino chiari.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità: la Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi generici e non confrontati con la motivazione d'appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di esposizione dei motivi in cassazione (obbligo di motivazione nei limiti strettamente necessari).
Norme sulla determinazione della pena e sui criteri di applicazione (circostanze attenuanti/aggravanti): la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria purché logica e non arbitraria.
Riferita alle circostanze attenuanti generiche: la Corte valuta che i giudici di merito hanno bilanciato le circostanze di personalità e la gravità della condotta nella determinazione della pena.
principio sul travisamento della prova (giurisprudenza)
La Corte ricorda che il vizio per travisamento della prova è deducibile in Cassazione solo se sussiste un difformità palese e non contestabile tra il contenuto probatorio e la motivazione e, soprattutto, può rilevare solo quando disarticola l'intero ragionamento probatorio; in presenza di doppia conforme l'incidenza è ancor più limitata.
Massime di principio
- La Cassazione respinge i ricorsi generici e reiterativi: in sede di legittimità non è consentito riproporre una rivalutazione del merito già affrontata e motivatamente respinta in appello.
- Per essere ammissibile, il ricorso per cassazione deve indicare con specificità i profili di illegittimità, confrontandosi punto per punto con la motivazione del giudice di secondo grado.
- Il vizio di travisamento della prova è eccezionale: occorre dimostrare una contraddizione manifestissima e non soggetta a valutazione discrezionale del giudice di merito perché la Cassazione possa sindacare il giudizio probatorio.
- Nel rito abbreviato d'appello l'acquisizione di nuove prove è limitata: l'art. 603 c.p.p. non garantisce alle parti un diritto automatico a far acquisire documenti, essendo l'intervento del giudice subordinato all'assoluta necessità.
- La ricostruzione dei ruoli e la valutazione delle intercettazioni sono questioni di fatto affidate al giudice del merito; la Cassazione interviene solo per vizi motivazionali o violazioni di legge manifeste.
- Sul piano della corrispondenza tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.), è ammessa una riformulazione o un dettagliamento della ricostruzione dei fatti se ciò si fonda sugli elementi emersi in istruttoria e non priva la difesa della possibilità di esercitare i propri diritti.
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