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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7990/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: 1) Violazione di norme processuali (art. 601 c.p.p.) per il mancato rispetto del nuovo termine minimo di quaranta giorni per l'avviso al difensore della data di udienza di appello, contestando l'applicabilità delle proroghe emergenziali; 2) Erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (artt. 62 n.4 e 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, alla luce delle norme transitorie e delle successive proroghe (in particolare la modificazione operata dall'art. 5-duodecies della legge 30/12/2022 n.199 e le ulteriori proroghe fino al 30/6/2024), l'entrata in vigore del nuovo termine di quaranta giorni e dei correlati obblighi di notifica è stata differita e quindi non poteva ritenersi violato il termine nel caso di specie. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione di merito: il danno complessivo oggettivo (anche in termini di tempo perso dalla persona offesa e la somma di 172 euro) non raggiunge la "rilevanza minima" richiesta per l'attenuante di speciale tenuità; inoltre i numerosi precedenti dell'imputato (undici truffe) legittimano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e segue la condanna alle spese AO ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.p.

    "Il termine per comparire non puo' essere inferiore a quaranta giorni"; "Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, e' notificato avviso ai difensori."

    La norma è stata modificata dal d.lgs. n.150/2022 per fissare termini piu' ampi; tuttavia la sua entrata in vigore è stata sospesa dalle disposizioni transitorie e proroghe, per cui il termine non era applicabile alle impugnazioni anteriori alla decorrenza effettiva stabilita dalle proroghe

  • decreto legislativo 10/10/2022, n.150 ("Cartabia")

    Ha riformulato vari istituti del rito d'appello (anche art.601) prevedendo trattazione cartolare e nuovi termini; l'applicazione delle modifiche è stata disciplinata da norme transitorie

  • art. 94, comma 2, d.lgs. n.150/2022

    Norma transitoria che inizialmente fissava la decorrenza delle nuove disposizioni per il 1/1/2023, poi modificata dalla legge di conversione del d.l. n.162/2022

  • legge 30/12/2022, n.199, art. 5-duodecies

    "Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23... del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137... Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo."

    Ha prorogato l'applicazione delle disposizioni emergenziali (d.l.137/2020) alle impugnazioni entro il termine indicato, determinando il differimento dell'entrata in vigore delle modifiche procedurali del d.lgs.150/2022

  • decreto-legge 28/10/2020, n.137 (art.23-bis e correlati)

    Disposizioni emergenziali che regolano la trattazione cartolare e gli avvisi alle parti; per le impugnazioni nel periodo prorogato queste norme continuano ad applicarsi anziché le modifiche introdotte dal d.lgs.150/2022

  • artt. 62 n.4 e 62-bis c.p.

    Prevedono le circostanze attenuanti (tra cui il danno di speciale tenuità). La giurisprudenza richiede valutazione oggettiva del danno nel suo complesso e che esso sia di rilevanza minima per riconoscere l'attenuante; precedenti penali possono legittimamente influire sul diniego delle attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Verificare sempre la disciplina transitoria e le eventuali proroghe normative: l'entrata in vigore di nuove norme processuali puo' essere differita e allora i termini "nuovi" non sono subito applicabili
  • Per contestare efficacemente violazioni di termini processuali occorre individuare l'atto rilevante e verificare se, alla data di impugnazione o emissione dell'atto, operavano disposizioni transitorie o proroghe
  • L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione del danno nell'insieme e di entità oggettivamente minima; somme modeste non sono automaticamente sufficienti se il pregiudizio complessivo non è trascurabile
  • I precedenti penali del reo possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche; il giudice di merito non è obbligato a esaminare ogni elemento proposto se motiva sulle ragioni decisive
  • In materia di processualità d'appello, la persistenza di misure emergenziali (es. trattazione cartolare) può rendere incompatibili alcune nuove previsioni (es. termini per la partecipazione e notifiche), incidendo sull'applicabilità delle riforme proceduralmente

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