Cassazione Civile, Ordinanza n. 28714/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., dell’ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello. Ha dedotto errori di fatto della decisione revocanda, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non depositate memorie difensive e avrebbe attribuito natura giurisprudenziale, anziché normativa, a principi di diritto richiamati nel ricorso. La Corte ha inoltre rilevato che il nuovo ricorso riproponeva le stesse carenze espositive già riscontrate nel ricorso originario, in particolare sotto il profilo dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e che l’originaria controversia riguardava in realtà un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i vizi dedotti non integrassero errori di fatto decisivi rilevanti ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., ma si risolvessero in contestazioni di diritto sulla qualificazione della domanda e che, comunque, il ricorso presentasse le medesime lacune formali e sostanziali già riscontrate nel precedente giudizio. Ha inoltre osservato, ad abundantiam, che la ricorrente non risultava più abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori al momento della proposizione del ricorso. È stata altresì applicata la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., con liquidazione della sanzione in euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende, e sono stati dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge, ma non per contestazioni in diritto sulla qualificazione della domanda.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio deve essere decisivo e non può consistere in una critica giuridica della decisione.
Fondamento della proposta di definizione accelerata e della declaratoria di inammissibilità rilevata in sede camerale.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memoria.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere l'esposizione chiara e completa dei fatti di causa; la sua violazione comporta inammissibilità.
La Corte richiama la natura di opposizione agli atti esecutivi della controversia originaria.
La difesa personale dell'avvocato è ammessa solo se il difensore è abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Consente la condanna a una somma equitativamente determinata in presenza di ricorso manifestamente inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando l'errore sia oggettivo, percettivo e decisivo; non può essere utilizzata per rimettere in discussione la qualificazione giuridica della domanda o la corretta lettura della decisione.
- La riproposizione, nel ricorso per revocazione, degli stessi difetti di chiarezza, completezza e sinteticità già sanzionati nel ricorso originario comporta autonoma inammissibilità.
- Nel giudizio di legittimità, l'avvocato che si difenda personalmente ex art. 86 c.p.c. deve essere abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, altrimenti non è legittimato a stare in giudizio davanti alla Corte di cassazione.
- La declaratoria di manifesta inammissibilità del ricorso può giustificare la condanna della parte ricorrente a una somma equitativa ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre alle conseguenze sul contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28630/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28647/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28670/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28672/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2023 del 16/10/2023
- ordinanza_civile · 16 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28674/2023 del 16/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →